Proroga del termine per il commissario ad acta per complessità dell’incarico (TAR Molise n. 209 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il commissario ad acta, nominato dal giudice dell’ottemperanza per l’esecuzione di un titolo giudiziale, può richiedere motivatamente una proroga del termine per l’espletamento dell’incarico, che il giudice è tenuto ad accordare quando le ragioni illustrate evidenzino una complessità dell’attività demandata tale da non consentire il rispetto del termine originario. La concessione della proroga è subordinata alla valutazione discrezionale del giudice dell’ottemperanza, che deve bilanciare l’esigenza di sollecita esecuzione del giudicato con quella di consentire al commissario di portare a compimento l’incarico. Il compenso per l’attività commissariale è determinato, all’esito, sulla base della relazione finale, secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
La società cooperativa Cibele Società Cooperativa Sociale aveva ottenuto dal Tribunale di Campobasso un decreto ingiuntivo nei confronti dell’Unione dei Comuni Medio Sannio, rimasta inadempiente. A seguito del ricorso per l’ottemperanza, il TAR Molise aveva accolto la domanda con sentenza n. 110/2025, condannando l’ente a dare integrale esecuzione al titolo esecutivo entro il termine di 90 giorni, con nomina del Prefetto di Campobasso quale commissario ad acta per l’eventuale esecuzione in via sostitutiva.
Il commissario ad acta, nominato dal Prefetto, ha depositato in data 2 aprile 2026 un’istanza con la quale ha chiesto motivatamente la concessione di un congruo periodo di proroga per l’espletamento dell’incarico conferito.
La Motivazione del TAR
Il TAR Molise ha accolto l’istanza di proroga, ritenendo che le ragioni illustrate dal commissario ad acta giustificassero la concessione di un termine aggiuntivo. Il Collegio ha valutato la complessità dell’incarico come elemento idoneo a fondare la richiesta di proroga, non ravvisando profili di ostacolo all’accoglimento dell’istanza.
Il Tribunale ha quantificato in 120 giorni il termine ulteriore assegnato per la conclusione dell’attività commissariale, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordinanza o, se anteriore, dalla sua notificazione. Tale scelta risponde all’esigenza di assicurare il completamento dell’incarico in un arco temporale congruo rispetto alla complessità delle attività da svolgere.
Con riferimento al compenso del commissario, il Collegio ha precisato che lo stesso sarà determinato al termine dell’incarico, sulla base dell’attività effettivamente disimpegnata come risultante dalla relazione finale, secondo la disciplina di cui agli artt. 57, 49 e segg., e 83 del d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
La pronuncia conferma il principio per cui il giudice dell’ottemperanza mantiene il controllo sull’esecuzione del giudicato anche nella fase successiva alla nomina del commissario ad acta, potendo modulare i termini dell’incarico in ragione delle esigenze emerse nello svolgimento dell’attività esecutiva.
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Nota della Redazione
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