Silenzio-inadempimento escluso dal riscontro del Comune sulla diffida edilizia (TAR Basilicata n. 422 del 30.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dovere di provvedere sancito dall’art. 2 della legge n. 241/1990 è soddisfatto dalla nota con cui l’amministrazione fornisce un formale riscontro all’istanza di parte, dando conto delle iniziative avviate. La risposta, anche se non satisfattiva nell’ottica dell’istante, integra l’adempimento e non può qualificarsi pretestuosa quando le attività richiamate siano documentalmente comprovate e coerentemente funzionali all’obiettivo divisato. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso avverso il silenzio, non potendosi configurare alcuna inerzia dell’ente. La verifica del giudice amministrativo resta circoscritta all’accertamento dell’esistenza del dovere di provvedere, non all’adeguatezza, alla completezza o alla tempestività dell’azione amministrativa. Il riscontro intervenuto prima della proposizione del ricorso e rimasto inoppugnato preclude la configurabilità del silenzio-inadempimento.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fondo contiguo a manufatti abusivi, ha diffidato il Comune a dare esecuzione all’ordinanza di demolizione n. 81/2021, adottata ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 in esito all’annullamento della precedente sanatoria edilizia. Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza del controinteressato, l’adozione delle misure di ripristino previste dall’art. 31, commi 3, 4 e 5, del d.P.R. n. 380/2001, l’immissione in possesso e la trascrizione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, la riscossione della sanzione di Euro 20.000,00 e la demolizione in danno. Non avendo ricevuto riscontro alla diffida, ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, con condanna all’adozione dei provvedimenti necessari e nomina di un Commissario ad acta. Il Comune si è costituito deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha esaminato l’eccezione di inammissibilità formulata dal Comune, incentrata sull’avvenuto riscontro della diffida con nota dell’8/5/2025. Secondo il Collegio, tale nota è precedente alla proposizione del ricorso ed è rimasta inoppugnata, circostanza incontroversa in atti.

Il giudice ha rilevato che il Comune ha dato conto di plurime iniziative dirette all’integrale esecuzione dell’ordinanza: l’accertamento formale dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, l’adozione del provvedimento di acquisizione delle opere abusive e dell’area pertinenziale, l’irrogazione della connessa sanzione pecuniaria, l’avvio della procedura di demolizione in danno. Tutte le attività richiamate risultano documentalmente comprovate.

Il Collegio ha quindi qualificato la risposta come puntuale adempimento del dovere di provvedere sancito dall’art. 2 della legge n. 241/1990. La circostanza che essa non sia satisfattiva per il ricorrente non ne inficia la valenza procedimentale: ciò che rileva è l’esistenza di un provvedere, non il suo contenuto.

Il Tribunale ha escluso la natura pretestuosa del riscontro nell’ottica del clare loqui, poiché le iniziative compendiate sono coerenti e funzionali all’obiettivo perseguito dall’istante. I tempi dilatati dell’azione amministrativa trovano giustificazione nella complessità delle procedure e nella necessità di reperire le disponibilità economiche, come dimostrato dall’avvio della procedura di accensione di un mutuo.

Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, compensando le spese di lite in ragione della particolarità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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