Acquisizione sanante e ottemperanza al giudicato amministrativo (Cons. Stato n. 5474 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La delibera consiliare che dispone l’acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 costituisce essa stessa esecuzione del giudicato che ha condannato il Comune a scegliere tra l’acquisizione del compendio occupato sine titulo e la restituzione previo ripristino. La competenza ad adottare tale provvedimento è riservata al Consiglio comunale, rientrando tra gli acquisti immobiliari di cui all’art. 42, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 267/2000. Le determinazioni dirigenziali successive si atteggiano a mera attività esecutiva di quella volontà. I profili di legittimità dell’atto, compresa la dedotta assenza dei presupposti, attengono al merito dell’azione amministrativa e vanno contestati in sede di cognizione ordinaria, non nel giudizio di ottemperanza. È inammissibile il reclamo ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm. proposto quando il commissario ad acta non ha adottato alcun provvedimento e i medesimi atti siano già stati impugnati con ricorso ordinario.

Il Fatto

Il Comune occupava sine titulo alcune aree di proprietà di due privati, dopo che l’originaria occupazione consentita dal dante causa si era trasformata in occupazione di fatto priva di titolo. I proprietari diffidavano l’Amministrazione a ricondurre a legittimità il proprio operato. Il TAR accoglieva il ricorso avverso il silenzio, ordinando al Comune di pronunciarsi sulla scelta tra restituzione e acquisizione. Dopo la sentenza di appello n. 4258/2024, il Comune, in sede esecutiva, eccepiva l’intervenuta usucapione delle aree.

I proprietari tornavano davanti al TAR, che con sentenza n. 877/2024 ribadiva l’ordine e nominava commissario ad acta il Prefetto. Nelle more, il Comune optava per l’acquisizione sanante con due delibere. I proprietari proponevano reclamo ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm., respinto dal TAR perché inammissibile. Proponevano quindi appello, contestando l’inerzia dell’Amministrazione e del commissario e la legittimità delle delibere.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. In via preliminare, rileva che è rimasto privo di contestazione il rilievo del TAR secondo cui il reclamo è inammissibile, poiché il commissario ad acta non ha adottato alcun provvedimento esecutivo e i medesimi atti sono stati impugnati con ricorso ordinario ex art. 29 cod. proc. amm., ancora pendente. Ciò dimostra che gli stessi ricorrenti ritengono di controvertere non di ottemperanza in senso stretto, ma della legittimità dei provvedimenti adottati in esecuzione del giudicato.

I motivi dal secondo al quarto si incentrano sulle ulteriori considerazioni del TAR, che costituiscono obiter dicta e sono privi di rilevanza giuridica, essendo resi sul presupposto della preclusione processuale a esaminare il merito. Tali argomentazioni non possono costituire autonoma ratio decidendi che la parte soccombente avrebbe l’onere di impugnare per evitare il giudicato.

Quanto al primo motivo, va convenuto con il TAR che l’acquisizione deliberata dal Consiglio comunale costituisce in sé esecuzione del giudicato, ferma restando la possibilità di contestare la decisione per i tradizionali vizi di legittimità. Il Comune era stato condannato a scegliere tra l’acquisizione e la restituzione. La scelta è stata operata con delibera consiliare, conformemente alla giurisprudenza che riserva al Consiglio tale competenza, ascrivibile agli acquisti immobiliari.

Rispetto a tale scelta, le successive determinazioni dirigenziali si atteggiano a mera attività esecutiva. Poiché le delibere sono state impugnate con ricorso ordinario pendente, la mancata notifica del provvedimento dirigenziale è presumibilmente dovuta alla valutazione di attendere la definizione di quel giudizio.

Il reclamo risulta volto a contestare la legittimità delle delibere in relazione alla dedotta assenza dei presupposti, nonché il contenuto delle stesse quanto al principio di tipicità e alla quantificazione dell’indennizzo. In entrambi i casi le questioni attengono al merito dell’azione amministrativa ed esulano dalla sede di ottemperanza. Le spese del grado sono compensate integralmente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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