Onere di impugnazione specifica in appello tributario e delega di firma (Cass. civ. Sez. V n. 9894 del 15.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell’originaria impugnazione del provvedimento impositivo, in contrapposizione alle argomentazioni del giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura. La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento, conferita dal dirigente ex art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è delega di firma e non di funzioni: realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, con l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante. Ne consegue che la sua attuazione avviene anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato.

Il Fatto

Un contribuente riceveva un avviso di rettifica e liquidazione delle imposte sul reddito e dell’Iva per l’anno 2010, sul presupposto di aver percepito compensi per prestazioni professionali senza l’emissione della relativa fattura. La documentazione bancaria e i questionari inviati alle compagnie assicuratrici non sarebbero stati allegati all’atto impositivo.

Il contribuente impugnava l’avviso. La C.T.P. di Latina accoglieva in parte il ricorso, escludendo l’Irap. La C.T.R. del Lazio confermava la decisione di primo grado. Avverso la sentenza d’appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate restava intimata.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente contestava la ritenuta esistenza di una valida delega di firma al funzionario che aveva sottoscritto l’atto, dolendosi che non fosse nominativa. La Corte ha giudicato il motivo infondato. La delega conferita dal dirigente ex art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 è delega di firma e non di funzioni. Essa realizza un mero decentramento burocratico privo di rilevanza esterna, con l’atto imputabile all’organo delegante.

Ne deriva l’inapplicabilità della disciplina sulla delega di funzioni di cui all’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001. L’attuazione della delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa: è sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, che consente la verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega. La Corte richiama sul punto Sez. T, Ordinanza n. 21839 del 02/08/2024.

Con il secondo motivo il ricorrente censurava la declaratoria di inammissibilità, per assenza di specifici motivi, del motivo d’appello relativo al difetto di motivazione dell’avviso impugnato. La C.T.R. aveva ritenuto che il motivo avrebbe dovuto attaccare parti della sentenza di primo grado, non direttamente l’atto impositivo. La Corte ha giudicato il motivo fondato, richiamando l’orientamento consolidato secondo cui la riproposizione in appello delle ragioni dell’originaria impugnazione assolve l’onere di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza o i motivi di censura siano ricavabili per implicito. Vengono citate Sez. T, Sentenza n. 1030 del 10/01/2024, Sez. 6-5, Ordinanza n. 6302 del 25/02/2022 e Sez. 6-5, Ordinanza n. 30525 del 23/11/2018.

Poiché il contribuente aveva riproposto in appello lo stesso vizio di motivazione fatto valere in primo grado, la questione devoluta alla C.T.R. era chiara e specifica: il giudice d’appello avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito della censura. Il terzo motivo, relativo all’inutilizzabilità dei questionari, è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento del secondo.

La sentenza è stata dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà pronunciarsi sull’esistenza di un congruo apparato motivazionale dell’avviso, distinguendo l’obbligo di allegare atti dall’obbligo di motivare congruamente il fondamento delle riprese fiscali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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