Questioni assorbite in primo grado riproposte con l’atto di controdeduzioni (Cass. civ. Sez. V n. 20103 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
I motivi di ricorso tributario assorbiti dalla decisione di primo grado non si intendono rinunciati ove siano ritualmente riproposti nel giudizio di appello ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. n. 546 del 1992, senza che sia necessario l’appello incidentale. Il contribuente integralmente vittorioso in primo grado non è tenuto a proporre ricorso incidentale in cassazione per evitare una presunzione di rinuncia ai motivi assorbiti, né sulla riproposizione in sede di rinvio opera il limite del thema decidendum. Quando il giudice del rinvio abbia dichiarato l’inammissibilità di una questione, le considerazioni di merito che abbia comunque svolto restano prive di effetti, perché provenienti da un organo già spogliatosi della potestas decidendi; è pertanto inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione diretta contro tali valutazioni, mentre resta ammissibile quella rivolta alla sola statuizione pregiudiziale.

Il Fatto

All’esito di indagini finanziarie su conti correnti di corrispondenza e di deposito, l’Ufficio emetteva avvisi di accertamento nei confronti di una società di costruzioni, poi cancellata dal registro delle imprese, per il recupero a tassazione di maggiori redditi d’impresa relativi agli anni 2003, 2004 e 2005. Altri avvisi venivano notificati ai due ex soci, ai quali il maggior reddito era imputato per trasparenza in proporzione alle quote di partecipazione, ed ulteriori tre atti impositivi recuperavano a tassazione, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, compensi di amministratore asseritamente non dichiarati da uno dei soci.

I contribuenti impugnavano i dodici avvisi; la Commissione Tributaria Provinciale, riuniti i ricorsi, li annullava per violazione del contraddittorio endoprocedimentale, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi. La decisione era confermata in appello e poi cassata con rinvio, con ordinanza che censurava la valutazione di generale implausibilità dell’accertamento. Nel giudizio di rinvio la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello erariale, ritenendo rinunciate alcune questioni non devolute in appello incidentale e rigettando nel merito gli originari ricorsi. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., investe la statuizione con cui il giudice del rinvio ha considerato rinunciate le questioni assorbite dalla pronuncia di primo grado. Il motivo è ammissibile e fondato.

La Corte rileva che le questioni indicate erano rimaste assorbite dalle statuizioni della Commissione provinciale, che aveva annullato gli avvisi per altra ragione, dando espressamente atto dell’assorbimento di tutti gli altri motivi. In un simile contesto, poiché il giudizio di primo grado aveva avuto esito totalmente vittorioso, i contribuenti non erano tenuti ad avvalersi dell’appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. n. 546 del 1992, ritualmente effettuata con l’atto di controdeduzioni depositato dinanzi alla Commissione regionale.

Né i contribuenti erano onerati di esperire ricorso incidentale in cassazione per evitare una presunzione di rinuncia ai motivi assorbiti: un ricorso a tal fine proposto sarebbe stato dichiarato inammissibile. Ha quindi errato la Commissione regionale nell’affermare che i motivi dovessero intendersi rinunciati e non riproponibili nel giudizio di rinvio, nel quale sarebbe precluso ampliare il thema decidendum.

La Corte precisa poi che su alcune questioni il giudice del rinvio si è astenuto dal pronunciare, in coerenza con la dichiarata inammissibilità, ancorché impropriamente espressa in termini di rigetto; su altre, invece, ha esaminato il merito. Tali motivazioni sono prive di ogni valenza giuridica, perché provenienti da un giudice già spogliatosi della potestas decidendi mediante la statuizione di inammissibilità.

Conseguentemente, i restanti motivi di ricorso non possono trovare ingresso, essendo diretti a confutare argomentazioni svolte sul merito di eccezioni dichiarate inammissibili. La Corte accoglie il primo motivo, dichiara inammissibili i restanti e cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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