Rimessione processo inammissibile senza firma autenticata e notifica (Cass. pen. Sez. 7 n. 18962 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di rimessione del processo, proposta dall’imputato personalmente, è inammissibile ove la sottoscrizione non sia autenticata e l’atto sia inviato a mezzo posta, non potendo l’invio sostituire la prescritta notifica alle altre parti. L’onere di notifica, ai sensi dell’art. 46, comma primo, cod. proc. pen., costituisce condizione indefettibile di ammissibilità e non ammette equipollenti, né viene meno per l’eventuale irrituale provvedimento del giudice. L’istituto della rimessione, avendo carattere eccezionale in deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, richiede un’interpretazione restrittiva, potendo i motivi di legittimo sospetto configurarsi solo come conseguenza di una grave situazione locale esterna alla dialettica processuale. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dell’istante al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 48, comma sesto, cod. proc. pen.
Il Fatto
L’imputato proponeva richiesta di rimessione del processo ex art. 45 e ss. cod. proc. pen., in relazione all’udienza predibattimentale fissata per il reato di cui agli artt. 81 e 595, primo, secondo e terzo comma, cod. pen. A fondamento dell’istanza, deduceva l’esistenza di situazioni ambientali all’interno dell’ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, che assumeva espressive di ostilità nei suoi confronti, in relazione ad esposti dallo stesso presentati e non valutati. La richiesta risultava inviata a mezzo posta alla Procura generale presso la Corte di appello di Venezia.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricordato il carattere eccezionale dell’istituto della rimessione, che implica una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e richiede, pertanto, un’interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano. La nozione di grave situazione locale deve essere intesa come fenomeno esterno alla dialettica processuale, connotato da tale abnormità da determinare un pericolo concreto per l’imparzialità dell’ufficio giudiziario. Sul punto, la Corte ha richiamato il precedente delle Sezioni Unite n. 13687 del 2003.
Nel caso di specie, la richiesta è stata dichiarata inammissibile per difetto di certezza sulla provenienza dall’imputato, non risultando autenticata la sottoscrizione e l’atto essendo stato inviato a mezzo posta. La giurisprudenza di legittimità, come evidenziato dalla Corte, ammette il deposito in cancelleria anche a mezzo posta, ma solo a condizione che la provenienza sia certificata mediante autenticazione della firma. La sostituzione della notifica con l’invio alle altre parti a mezzo raccomandata non è consentita, poiché il sistema dell’art. 152 cod. proc. pen. costituisce un rimedio sostitutivo utilizzabile esclusivamente dal difensore, come affermato dalla pronuncia richiamata in motivazione.
È stato inoltre rilevato il difetto di notifica alle altre parti, condizione indefettibile di ammissibilità che non consente equipollenti, con conseguente declaratoria di inammissibilità anche ove l’istanza sia depositata in udienza. L’onere notificatorio, posto dall’art. 46, comma primo, cod. proc. pen., a carico del richiedente, non viene meno per l’eventuale irrituale provvedimento del giudice sull’istanza; la parte che intenda insistere deve curare, a pena di inammissibilità, la notifica entro sette giorni dal deposito, secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite del 1995.
Quanto alle conseguenze economiche, la Corte ha precisato che alla declaratoria di inammissibilità o di rigetto non segue la condanna alle spese processuali, non essendo la rimessione inquadrabile tra i rimedi impugnatori, come stabilito dalle Sezioni Unite n. 37824 del 2025. Tuttavia, ai sensi dell’art. 48, comma sesto, cod. proc. pen., consegue la condanna dell’istante al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma, determinata equitativamente in euro tremila, valutati i profili di colpa emergenti dall’istanza.
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Nota della Redazione
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