Prescrizione e ricorso non inammissibile: annullamento senza rinvio (Cass. pen. Sez. III n. 12511 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, anche d’ufficio ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., presuppone che il ricorso sia idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione e non sia affetto da inammissibilità. Il ricorso non manifestamente infondato integra validamente il grado di legittimità e consente al giudice di rilevare la causa estintiva maturata anteriormente alla decisione. Integra il delitto di commercio di anabolizzanti di cui all’art. 586-bis, settimo comma, cod. pen. qualsiasi attività, purché svolta in forma continuativa e con il supporto di un’organizzazione anche elementare, di predisposizione e tenuta di canali di commercio alternativi a quelli delle farmacie e dei dispensari autorizzati. Il delitto si perfeziona con la mera immissione della merce sul mercato e non richiede l’individuazione di specifici acquirenti, essendo la vendita solo un posterius.

Il Fatto

La sentenza di primo grado aveva dichiarato due imputati responsabili del reato di cui all’art. 9, legge n. 376/2000, per la detenzione a fini di cessione di una confezione di un medicinale, con condanna a sei mesi di reclusione ed euro 3.000,00 di multa ciascuno. La Corte di appello di Bari, in riforma, aveva riqualificato le condotte ai sensi degli artt. 56-586-bis cod. pen. e confermato nel resto.

Avverso tale pronuncia gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, il difetto di motivazione sulla configurabilità del commercio di sostanze stupefacenti e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al tentativo di un reato di mera condotta e di pericolo.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che il reato, consumatosi in data 20.02.2017, si è estinto per prescrizione in data 23.10.2024, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen., considerato il termine prescrizionale massimo pari ad anni sette e mesi sei e il periodo di sospensione del corso della prescrizione, pari a sessantaquattro giorni per l’emergenza pandemica.

Il collegio richiama quindi l’insegnamento consolidato secondo cui l’applicazione dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen. per la dichiarazione di prescrizione, anche d’ufficio, è possibile solo in presenza di un ricorso idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione, cioè non affetto da inammissibilità. Il riferimento è alle Sezioni Unite n. 21 del 1994, n. 11493 del 1998, n. 23428 del 2005 e n. 12602 del 2015.

Su questa base la Corte verifica la consistenza del secondo motivo, che non risulta manifestamente infondato. Richiama l’orientamento per cui il delitto di commercio di anabolizzanti, già previsto dall’art. 9, comma 7, legge n. 376/2000 e oggi dall’art. 586-bis, settimo comma, cod. pen., si configura con qualsiasi attività, purché continuativa e sostenuta da un’organizzazione anche elementare, diretta a predisporre canali di commercio alternativi a quelli delle farmacie e dei dispensari autorizzati, unici centri di vendita non clandestina. Vengono citate Sez. III n. 26289 del 2019, Sez. III n. 19198 del 2017, Sez. III n. 46246 del 2013, Sez. VI n. 17322 del 2003 e Sez. II n. 7081 del 2003, depositata nel 2005.

La Corte sottolinea altresì che il reato si perfeziona con la mera immissione sul mercato e non presuppone l’individuazione di specifici acquirenti: la vendita costituisce solo un posterius rispetto alla fattispecie incriminatrice. Nella specie la motivazione della sentenza impugnata, pur succinta, ha evidenziato gli elementi costitutivi del reato in linea con tali principi, con conseguente infondatezza della doglianza.

La non manifesta infondatezza del ricorso, che ha instaurato validamente il grado di legittimità, e l’assenza di elementi che giustifichino l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. conducono alla declaratoria di estinzione del reato per maturata prescrizione e all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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