Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 52 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione determina la cessazione della materia del contendere per mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla lite. Tale esito non preclude la condanna dell’ente alle spese di lite, che va disposta in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ossia della fondatezza dell’iniziale prospettazione della parte a prescindere dal fatto sopravvenuto. L’amministrazione che si sia determinata ad adottare i dovuti provvedimenti solo dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale è pertanto tenuta al pagamento delle spese di assistenza legale in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, n. 346/2021. Prima del ricorso aveva notificato all’INPS, Direzione Provinciale di Cagliari, formale atto di diffida ad adempiere, rimasto senza riscontro. Nel ricorso chiedeva l’assegnazione di un termine perentorio all’Istituto previdenziale per adottare i provvedimenti esecutivi e, in difetto, la nomina di un commissario ad acta.
L’INPS si è costituito rappresentando di aver già rimborsato euro 332,28 per le trattenute operate da agosto a settembre 2020 e di aver programmato il rimborso delle ulteriori somme, comprensive delle trattenute già disposte fino al 31 luglio 2025, con il cedolino di novembre 2023. Ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Il difensore del ricorrente ha chiesto un rinvio per verificare l’esatto adempimento e ha insistito per la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il giudice rileva che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla lite. Poiché la pretesa azionata è stata soddisfatta, non può che prendere atto di tale sopravvenienza e dichiarare la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti.
La questione residua riguarda le spese. Il difensore del ricorrente ha chiesto la condanna dell’Istituto in favore del procuratore antistatario, deducendo l’ingiustificato lasso di tempo intercorso dalla sentenza all’effettivo adempimento. Sul punto la Corte richiama il principio della soccombenza virtuale, riferendolo all’orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui essa consiste nella fondatezza dell’iniziale prospettazione della parte, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Applicando tale principio, la Corte osserva che è documentato in atti come l’Istituto previdenziale abbia disatteso il sollecito ricevuto e si sia determinato ad adottare i dovuti provvedimenti solo dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale davanti alla Corte. Questo comportamento giustifica la condanna alle spese, pur in presenza di una cessazione della materia del contendere.
La Corte dichiara quindi cessata la materia del contendere e condanna l’INPS al pagamento, in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese di assistenza legale, liquidate in euro mille. Il deposito della sentenza è fissato nel termine di trenta giorni dalla data dell’udienza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.