Divieto di bis in idem disciplinare e autonomo accertamento dei fatti contestati (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22436 del 08.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento disciplinare privatistico, una volta che il datore di lavoro abbia esercitato il potere disciplinare in relazione a determinati fatti, non può esercitarlo una seconda volta sugli stessi fatti, neppure mutandone la valutazione o la configurazione giuridica. Ai fini del ne bis in idem rileva il criterio della identità sostanziale dei fatti contestati, a nulla rilevando la diversa qualificazione attribuita. La verifica sull’identità o diversità delle condotte implica apprezzamenti di merito riservati al giudice del gravame. I giudici del processo relativo al secondo licenziamento non sono vincolati alla valutazione della prima contestazione resa nel diverso procedimento, sempre che non sia dedotta una violazione del giudicato, non essendo causa di ultrapetizione il raffronto con una decisione non vincolante.

Il Fatto

Una società assicuratrice aveva intimato a un proprio dipendente un licenziamento disciplinare per giusta causa, preceduto da una prima contestazione e da un precedente licenziamento. Il lavoratore aveva impugnato entrambi i provvedimenti.

Nella fase sommaria del procedimento contro il secondo licenziamento, il Tribunale aveva accolto la tesi del lavoratore secondo cui la nuova contestazione riproponeva fatti già conosciuti dalla società al momento del primo recesso, in violazione del divieto di bis in idem. La Corte d’appello aveva confermato la decisione. La società ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rigettato il ricorso, respingendo l’addebito di ultrapetizione mosso ai giudici di merito. Il Collegio ha ricordato che il vizio si configura solo quando il giudice attribuisce alla parte un bene non richiesto o maggiore di quello richiesto, mentre è pienamente legittima la valutazione autonoma degli atti e dei fatti posti a base delle domande.

Il raffronto tra la seconda contestazione e la prima non lede il rapporto tra chiesto e pronunciato, ma costituisce sviluppo interno del thema decidendum, devoluto al giudice del gravame. La verifica era ineludibile, avendo il lavoratore ancorato la propria tesi, fin dal ricorso introduttivo, alla violazione del ne bis in idem; sicché ricadeva nel devolutum anche per chi era investito dell’impugnazione.

Su un piano sostanziale la Corte ha ribadito il principio consolidato: chi ha esercitato il potere disciplinare non lo può esercitare di nuovo sugli stessi fatti, nemmeno per diversa configurazione giuridica, residuando al datore solo la possibilità di tener conto delle sanzioni applicate, entro il biennio, ai fini della recidiva. Ai fini del ne bis in idem vale il criterio della identità sostanziale dei fatti, a prescindere dalla qualificazione. La relativa verifica, compresa l’interpretazione delle contestazioni, resta riservata al giudice di merito e non è riesaminabile in sede di legittimità.

In particolare, i giudici del procedimento sul secondo licenziamento non erano vincolati alla lettura della prima contestazione offerta nel diverso processo. Il sopravvenuto giudicato esterno formatosi su quest’ultimo è stato ritenuto ininfluente: la declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso la decisione sul primo licenziamento non accreditava alcuna specifica interpretazione della contestazione, trattandosi, in ogni caso, di accertamento di fatto non suscettibile di passaggio in giudicato.

Quanto agli altri motivi, il secondo è stato dichiarato inammissibile perché il vizio di ultrapetizione imputato alla sentenza di primo grado non era stato fatto oggetto di uno specifico motivo di reclamo. Il terzo, incentrato su un preteso conflitto di giudicati, è stato respinto alla luce delle considerazioni già svolte. Il quarto è stato dichiarato inammissibile perché proponeva una critica nel merito all’interpretazione degli atti rimessa al giudice di secondo grado, senza denunciare la violazione dei canoni legali di ermeneutica. Segue la condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore importo per contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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