Motivazione per relationem al p.v.c. e rilevanza degli esiti penali nel processo (Cass. civ. Sez. V n. 22434 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, la motivazione dell’avviso per relationem alle conclusioni contenute nel p.v.c. della Guardia di Finanza non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione dell’Ufficio, significando la condivisione delle conclusioni e un’economia di scrittura che non arreca pregiudizio al contraddittorio ove gli elementi siano già noti al contribuente. L’Amministrazione ha l’obbligo di valutare le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, ma non di esplicitarne la valutazione nell’atto impositivo, non essendo dovuta una motivazione rinforzata. Gli esiti favorevoli dei procedimenti penali, compresa l’assoluzione piena, non escludono di per sé la responsabilità fiscale qualora l’atto impositivo risulti fondato su indizi gravi, precisi e concordanti, adeguati a giustificare il debito tributario fino a prova contraria.
Il Fatto
Una società in liquidazione propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria di secondo grado aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate. In primo grado i ricorsi della contribuente erano stati accolti; in appello la decisione è stata ribaltata.
All’origine vi sono avvisi di accertamento per gli anni 2006-2008, con cui l’Ufficio, sulla base di un p.v.c. della Guardia di Finanza, ha ripreso a tassazione costi indebitamente dedotti ai fini Ires, Irap e detratti ai fini Iva, in relazione a fatture per prestazioni di trasporto di materiale inerte ritenute parzialmente inesistenti per sovraffatturazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina quattro motivi. Con il primo si denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente. Il motivo è infondato: la motivazione esiste non solo graficamente, ma consente di ricostruire l’iter logico-giuridico in relazione ai fatti costitutivi e alle fonti del convincimento. Il giudice del merito non deve dar conto di ogni allegazione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi tutti gli argomenti non espressamente esaminati.
Il secondo motivo censura la violazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 per il rigetto dell’eccezione di nullità degli atti impositivi in merito alle osservazioni difensive della contribuente. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. e, nel merito, infondato: la motivazione per relationem alle conclusioni del p.v.c. non è illegittima, e l’Amministrazione non è tenuta a una motivazione rinforzata sugli argomenti endoprocedimentali.
Il terzo motivo denuncia la mancata allegazione dei documenti richiamati per relationem, concernenti indagini bancarie nei confronti di un soggetto terzo. La Corte ricorda il principio secondo cui l’obbligo di allegazione va correlato alla finalità integrativa della motivazione: il contribuente ha diritto di conoscere gli atti il cui contenuto integra la motivazione, non quelli richiamati con mero valore narrativo. Non basta allegare l’esistenza di atti sconosciuti, occorrendo la prova che parte del loro contenuto, non riportata nell’atto impositivo, sia necessaria a integrarne la motivazione.
Il quarto motivo prospetta l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., tra cui gli esiti dei procedimenti penali e le contraddizioni nelle dichiarazioni del terzo. È inammissibile: la ricorrente non ha indicato un fatto storico decisivo, ma ha censurato accertamenti in fatto del giudice di appello, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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