Motivazione apparente e prova presuntiva del socio occulto in società estinta (Cass. civ. Sez. V n. 22437 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, le dichiarazioni rese da terzi alla Guardia di Finanza hanno valore di elementi indiziari utilizzabili nel processo, ma non possono costituire da sole il fondamento della decisione e devono trovare riscontro in ulteriori elementi. Il giudice che intende valorizzarle deve seguire un percorso bifasico: valutazione analitica dei singoli indizi, per scartare quelli privi di rilevanza, e poi valutazione complessiva degli stessi, per verificarne la concordanza e l’attitudine a integrare la prova presuntiva. È affetta da motivazione solo apparente, censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la sentenza che enuncia il risultato del giudizio senza descrivere il processo cognitivo che vi ha condotto. Il socio occulto di s.r.l. non risponde dei debiti tributari della società estinta se non ricorrono le condizioni dell’art. 2495, comma 2, c.c. Le sanzioni amministrative tributarie fanno capo esclusivamente alla persona giuridica, salvo che l’amministratore di fatto abbia agito nel proprio esclusivo interesse usando l’ente come schermo.
Il Fatto
La vicenda prende avvio da un avviso di accertamento emesso dalla Direzione Provinciale nei confronti di una s.r.l. e notificato anche a una persona fisica in asserita qualità di socio occulto della società, per IRES, IRAP e IVA di un periodo d’imposta, con contestazione dell’omessa presentazione delle dichiarazioni e irrogazione delle relative sanzioni amministrative.
Il contribuente impugnava l’atto; la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso e la decisione era confermata in appello, con rigetto del gravame della parte privata. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, denunciando la violazione delle regole in materia di prova indiziaria e il difetto assoluto di motivazione. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso e la causa era trattata in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
I due motivi sono esaminati congiuntamente perché connessi e in parte accomunati dalla denuncia dei medesimi vizi. Il punto di partenza è l’art. 7, comma 4, D. Lgs. n. 546 del 1992, nella versione applicabile ratione temporis, che nel processo tributario esclude il giuramento e la prova testimoniale. La Corte ricorda che la questione è stata ritenuta infondata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 18/2000, la quale ha chiarito che le dichiarazioni raccolte dall’Amministrazione in fase procedimentale sono cosa diversa dalla prova testimoniale e conservano valore di elementi indiziari.
Da ciò deriva il consolidato insegnamento di legittimità richiamato dal collegio: tali dichiarazioni sono ammissibili, ma proprio perché indiziarie non possono da sole fondare la decisione e devono essere sostenute da ulteriori riscontri. Sul piano del metodo, la Corte ribadisce che il giudice deve procedere in due momenti: la valutazione analitica dei singoli indizi e la successiva valutazione complessiva della loro concordanza, non potendosi limitare a enunciare il risultato del proprio apprezzamento, ma dovendone descrivere il percorso.
Nel caso concreto, la Commissione regionale si era limitata ad affermare che le dichiarazioni del terzo trovavano conferma in altri elementi del processo verbale e dell’accertamento, senza indicare quali fossero e senza chiarire perché, valutati nel loro complesso, risultassero gravi, precisi e concordanti. La motivazione è quindi apparente e la censura, pur formulata come violazione di legge, va correttamente ricondotta all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.
La Corte rileva inoltre che il giudice d’appello ha omesso di spiegare a che titolo il socio occulto dovesse rispondere dei debiti tributari di una s.r.l., dotata di autonomia patrimoniale, cancellata dal registro delle imprese anteriormente all’emissione dell’atto. Andava verificato se ricorressero le condizioni dell’art. 2495, comma 2, c.c. per la successione del socio nei debiti dell’ente estinto. Quanto alle sanzioni, la Corte ribadisce che l’art. 7, comma 1, D.L. n. 269 del 2003, convertito in legge, ne sancisce la riferibilità esclusiva alla persona giuridica, salvo che l’amministratore di fatto abbia agito nel proprio esclusivo interesse usando la società come schermo.
Il ricorso è accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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