Giudicato penale assolutorio inapplicabile al processo contabile senza dibattimento (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 49 del 19.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio contabile, ai sensi dell’art. 652 cod. proc. pen., solo se pronunciata in seguito a dibattimento e se ricorrono identità soggettiva e oggettiva tra il fatto di reato e l’illecito erariale. La pronuncia emessa ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., con formula piena ma senza apertura del dibattimento e senza istruttoria, non produce la preclusione. Non sussiste identità oggettiva quando l’illecito contabile riguardi la violazione di clausole del bando di gara che vietano qualsiasi aumento di volumetria, a prescindere dalla soglia dimensionale penalmente rilevante. Al giudice contabile è consentito utilizzare, nel contraddittorio delle parti, prove raccolte in un diverso giudizio vertente sulla medesima situazione di fatto.

Il Fatto

Una società a responsabilità limitata presentava domanda per contributi comunitari destinati alle nuove attività ricettive, previsti da un bando regionale. Il bando finanziava, a pena di esclusione, programmi di riconversione e riqualificazione del patrimonio immobiliare già esistente, senza aumento volumetrico. Ammessa provvisoriamente all’agevolazione, la società riceveva un acconto di 1.290.269,50 euro.

La verifica tecnica di collaudo accertava la realizzazione di interventi in violazione delle clausole del bando, con incremento di volumetria. L’amministrazione regionale revocava il contributo. La Procura regionale conveniva in giudizio la società e il suo legale rappresentante per il danno erariale, a titolo di dolo e, in subordine, di colpa grave. Il giudice di primo grado rigettava la domanda, ritenendo preclusiva la sentenza penale di assoluzione, e la Procura proponeva appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta in via preliminare la portata applicativa dell’art. 652 cod. proc. pen., nel testo novellato dall’art. 9 della legge 27 marzo 2001, n. 97. La norma estende l’efficacia di giudicato della sentenza assolutoria al giudizio amministrativo per il risarcimento del danno promosso nell’interesse del danneggiato, espressione che ricomprende il procedimento di responsabilità erariale davanti alla Corte dei conti.

Il collegio rileva però che la sentenza penale di assoluzione non era stata pronunciata in seguito a dibattimento. Il dibattimento non era mai stato dichiarato aperto per problemi di contraddittorio, risolti i quali il giudice monocratico aveva emesso la pronuncia ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., senza procedere all’ammissione dei mezzi di prova. Manca dunque una condizione necessaria per l’estensione del giudicato ad altri plessi giurisdizionali.

La Corte esclude altresì l’identità oggettiva tra il fatto di reato e l’illecito erariale. Il reato contestato punisce le opere che superano una determinata soglia dimensionale, mentre l’illecito contabile attiene alla violazione delle clausole del bando che considerano inammissibile qualsiasi intervento comportante aumento di volumetria e all’art. 17 del bando, che impone al beneficiario di consentire i controlli. L’accesso al tecnico incaricato era stato negato per due volte.

La Sezione osserva inoltre che l’azione civile era stata esercitata dall’amministrazione regionale in sede civile prima della citazione in giudizio nel processo penale, con la conseguente operatività dell’eccezione prevista dall’art. 75, comma 2, cod. proc. pen.. Nel merito, il collegio utilizza la consulenza tecnica d’ufficio del giudizio civile, vertente sulla medesima situazione di fatto, ritenuta utilizzabile secondo il principio di unicità della giurisdizione e nel rispetto del contraddittorio.

Le risultanze convergono: la consulenza accerta, su planimetrie catastali storiche e immagini satellitari, volumetrie superiori a quelle reali; le relazioni dei tecnici incaricati confermano l’incremento volumetrico. La nota comunale invocata dagli appellati è ritenuta priva di effetto, provenendo da un ente estraneo alla verifica delle clausole del bando. La condotta integra l’elemento soggettivo del dolo, con conseguente condanna solidale della società e del suo amministratore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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