Divieto comunale di attività estrattive e P.R.A.E.: illegittimo il P.U.G. che oblitera la cava (TAR Puglia n. 928 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il piano urbanistico generale che, obliterando i dati fattuali, tipizzi come area agricola o area a rischio archeologico una porzione di territorio già destinata ad attività estrattiva e ricompresa nella carta giacimentologica del P.R.A.E., piano di settore sovraordinato e immediatamente vincolante cui la legge regionale riserva in via esclusiva la programmazione delle attività estrattive. L’introduzione di un divieto generalizzato di apertura di nuove cave e di ampliamento di quelle esistenti, senza considerare la disciplina riservata al piano regionale, è sintomatica di eccesso di potere per travisamento dei fatti e manifesta irragionevolezza, sindacabile dal giudice amministrativo pur nel rispetto dell’ampia discrezionalità delle scelte pianificatorie.

Il Fatto

Una società, titolare di una cava in attività nel territorio comunale, regolarmente autorizzata dalla Regione e per la quale era stata presentata domanda di screening V.I.A. e istanza di proroga, ha impugnato il piano urbanistico generale del Comune, approvato con deliberazione consiliare. La società deduceva che il piano aveva introdotto un divieto generalizzato di attività estrattive, riportando le cave esistenti come “Aree di cava” in modo erroneo e parziale e sancendo indistintamente per tutte le aree agricole il divieto di svolgimento dell’attività e di realizzazione di impianti al suo servizio. Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, era proposto anche avverso gli atti del procedimento di approvazione e la successiva deliberazione consiliare di approvazione della Dichiarazione di sintesi.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha rammentato che le scelte urbanistiche costituiscono valutazioni di merito sottratte al sindacato di legittimità, salvo che siano inficiate da errori di fatto, violazioni procedurali o illogicità abnormi. Nella specie, l’evidente erroneità delle scelte pianificatorie emerge dalla circostanza che le aree interessate, in parte contrassegnate come “Area agricola” e in parte come “Aree a rischio archeologico”, erano in realtà destinate all’attività estrattiva, che ne aveva obiettivamente trasformato l’assetto giuridico. Il Collegio ha valorizzato la circostanza che la destinazione estrattiva era stata riconosciuta dal P.R.A.E., che consente ai titolari delle cave di ottenere la proroga, il rinnovo e l’ampliamento del titolo estrattivo, anche entro il limite di 500 metri dal perimetro di cava in esercizio.

Alla luce di tali premesse, il motivo di ricorso è stato ritenuto fondato, richiamandosi il principio per cui è illegittima l’introduzione di un divieto generalizzato di apertura di nuove cave e di ampliamento di quelle esistenti, laddove la disciplina dell’attività estrattiva è riservata dalla legge regionale ad un piano regionale. Il TAR ha inoltre rilevato l’irragionevolezza dell’imposizione del vincolo di “area a rischio archeologico”, che comporta l’applicazione delle norme di tutela preliminarmente all’esecuzione di qualsiasi intervento di scavo o movimento di terra, confliggendo in radice con la natura dell’area e con la disciplina del P.R.A.E. sui reperti di interesse storico-archeologico.

Il Collegio ha invece respinto le ulteriori censure. Ha escluso la violazione delle garanzie partecipative, ritenendo l’assenza di modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova adozione del piano. Ha ritenuto legittima la deliberazione con cui il Comune, quale autorità procedente, aveva sanato l’omessa elencazione della Dichiarazione di sintesi tra gli elaborati della V.A.S., trattandosi di un mero errore materiale. Ha infine disatteso la doglianza sulla partecipazione al voto di consiglieri comunali autodichiaratisi incompatibili, trattandosi di atto di mera rettifica privo di carattere modificativo della deliberazione di approvazione del piano.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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