CIGO: l’annullamento di ordini da parte dei clienti non integra la non imputabilità della crisi (TAR Puglia n. 446 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 148/2015, la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria è riconosciuta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti. La non imputabilità, come specificato dal d.m. 15 aprile 2016, n. 95442, consiste nell’involontarietà dell’evento e nella sua non riconducibilità alla sfera di controllo e prevedibilità dell’imprenditore secondo l’ordinaria diligenza. La mera rappresentazione dell’annullamento di ordini da parte dei clienti non integra la fattispecie, poiché il rischio dell’andamento dei rapporti contrattuali con i terzi rientra nella normale alea imprenditoriale. Grava sull’impresa richiedente l’onere di fornire prova concreta e specifica che la sospensione derivi da fattori esterni ed eccezionali, non essendo sufficienti allegazioni generiche su crisi di settore o congiunture internazionali. Ciascuna domanda di CIGO costituisce un procedimento autonomo, sicché l’accoglimento di istanze successive non determina alcun vincolo o prova di illegittimità dei dinieghi precedenti.
Il Fatto
La società, operante nel settore tessile con produzione di campionari su ordine dei committenti, presentava all’INPS tre istanze di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per il periodo 4 marzo – 5 maggio 2024, a causa di una presunta crisi determinata dall’annullamento di ordini da parte dei clienti. L’Istituto, dopo due supplementi istruttori, rigettava le domande rilevando la genericità della documentazione prodotta e il miglioramento degli indicatori economico-finanziari. Il successivo ricorso amministrativo al Comitato Amministratore veniva respinto con deliberazione, sicché la società adiva il TAR.
Nel ricorso giurisdizionale, la società lamentava violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 148/2015, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, nonché la contraddittorietà dell’azione amministrativa per essere state accolte le successive istanze relative a maggio e giugno 2024.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha ritenuto il ricorso infondato, ravvisando la corretta applicazione della disciplina da parte dell’INPS. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui “sono imputabili all’impresa richiedente anche le sospensioni o le riduzioni dell’attività lavorativa causate dal comportamento dei terzi che hanno stipulato contratti con l’imprenditore”, poiché in caso contrario l’istituto si tradurrebbe in un meccanismo di socializzazione del rischio d’impresa.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta dalla società si limitava a dichiarare che “alcuni clienti hanno annullato gli ordini”, senza allegare i nominativi dei committenti, le comunicazioni di revoca o elementi che riconducessero l’annullamento a fattori esterni ed eccezionali. La Corte ha escluso che le allegazioni astratte sulla crisi del settore e sui conflitti internazionali potessero assolvere l’onere probatorio, tanto più che l’INPS aveva attivato plurimi supplementi istruttori senza ottenere riscontri concreti.
Quanto al miglioramento degli indicatori economico-finanziari, il TAR ha rilevato che il fatturato del solo bimestre gennaio-febbraio 2024 era pari a una somma superiore alla metà dell’intero fatturato 2023, con risultati operativi in netta crescita. Tali dati rendevano dubbia l’asserita necessità di sospendere l’attività produttiva.
Infine, il Collegio ha disatteso la censura di contraddittorietà, osservando che ciascuna domanda di CIGO costituisce un procedimento autonomo: l’accoglimento delle istanze successive può essere determinato da un aggravamento della crisi o da una più completa documentazione, senza che ciò possa vincolare l’esito di altri procedimenti. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato respinto con spese compensate.
Nota della Redazione
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