Autotutela comunale illegittima se cade il titolo tacito per vizio proprio (C.G.A.R.S. n. 525 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di annullamento d’ufficio del titolo abilitativo tacitamente formatosi sull’istanza di installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica non può fondarsi sul mero ripristino della legalità violata. Esso esige la sussistenza di un interesse pubblico effettivo e attuale, ulteriore e autonomo rispetto al vizio procedimentale contestato. Tale onere è aggravato quando il vizio addotto — la mancata pubblicizzazione dell’istanza — sia stato causato in via esclusiva dallo stesso ente che intende avvalersene in autotutela: l’esercizio del potere non può dipendere da una condizione meramente potestativa. Il favor legislativo per le reti di comunicazione elettronica, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, e la qualificazione dell’impianto come intervento finanziato dal PNRR impongono un sindacato di speciale rigore sul giudizio comparativo degli interessi.
Il Fatto
La società appellante, operatore di telefonia, presentava al SUAP del Comune di Terme Vigliatore l’istanza per la realizzazione di una stazione radio base in via Ovidio, su un sito destinato all’erogazione del servizio 5G. Decorsi i termini di legge senza risposta, si formava il provvedimento implicito di assenso. Con atto del 5 luglio 2024 il Comune ne disponeva l’annullamento in autotutela, contestando la mancata pubblicizzazione dell’istanza e l’inidoneità del parere ARPA, e vietava la prosecuzione dei lavori con obbligo di ripristino dei luoghi.
Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, rigettava il ricorso, ritenendo la pubblicazione sul portale governativo inidonea ad assolvere l’obbligo di pubblicità sostanziale e sussistenti i presupposti dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990. La società proponeva appello, affidato a tre motivi, contestando anche il difetto di legittimazione passiva dichiarato per i Ministeri e le amministrazioni regionali.
La Motivazione della Corte
Il secondo motivo è esaminato per primo e accolto. L’art. 12-bis del decreto legge n. 68 del 2022, convertito, richiamando l’art. 1, comma 4, lett. l), del decreto legge n. 77 del 2021, istituisce un litisconsorzio necessario: le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR devono partecipare al giudizio, a prescindere dall’adozione materiale dell’atto impugnato. I Ministeri rivestono quindi la posizione di controinteressati, non di resistenti. Parimenti errato è il difetto di legittimazione riconosciuto alle amministrazioni regionali, stante l’impugnazione degli atti presupposti nella loro competenza.
Nel merito, il Collegio conferma che la pubblicazione sul portale “impresainungiorno.gov” non soddisfa l’obbligo dell’art. 44, comma 5, del d.lgs. n. 259 del 2003, nella versione applicabile ratione temporis: il portale è preordinato a servire l’iniziativa economica delle imprese, non la partecipazione dei cittadini. La Corte dà atto che la modifica del 2025 ha mutato la disciplina, ma la ritiene inapplicabile alla fattispecie.
Il profilo decisivo riguarda però l’autotutela. Richiamando il Cons. Stato n. 3727 del 2025 e il Cons. Stato n. 1332 del 2024, il Collegio ribadisce che l’annullamento d’ufficio non può fondarsi sul solo intento di ripristinare la legalità, ma esige un interesse pubblico prevalente e attuale. Nel caso concreto il vizio procedimentale è stato causato in via esclusiva dallo stesso Comune, che ora lo pone a base dell’autotutela: ammettere ciò significherebbe subordinare il potere a una condizione potestativa, rendendo necessario uno speciale rigore nel sindacato.
Parimenti inidonee sono le ulteriori motivazioni. Il parere ARPA, di cui il Comune non è superiore gerarchico, attesta il rispetto dei limiti del d.P.C.M. 8 luglio 2003; le censure sulla tutela della salute restano generiche; la qualificazione dell’impianto quale opera di urbanizzazione primaria ne comporta la compatibilità con ogni destinazione urbanistica, non essendo richiesta la dimostrazione dell’assenza di siti alternativi. Il regolamento comunale richiamato non può introdurre divieti generalizzati, spettando allo Stato la tutela dalle immissioni elettromagnetiche. L’appello è quindi accolto e gli atti impugnati annullati.
Nota della Redazione
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