Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dopo intesa transattiva (TAR Puglia n. 924 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione delle parti di aver definito ogni rapporto tramite un’intesa transattiva non integra gli estremi della cessazione della materia del contendere, che presuppone la completa soddisfazione della pretesa sostanziale fatta valere in giudizio. Sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, le parti conservano piena disponibilità dell’azione e possono dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione. Tale dichiarazione determina la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in combinato disposto con l’art. 85, comma 9, c.p.a.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva espresso parere favorevole al riposizionamento di una struttura precaria amovibile, già destinata a chiosco bar, gestita dalla società controinteressata, subordinando il rilascio del permesso di costruire alla produzione di documentazione integrativa e all’ottenimento delle autorizzazioni paesaggistiche e idrogeologiche. La società controinteressata si costituiva in giudizio contestando le censure avversarie. In prossimità dell’udienza di decisione, entrambe le parti depositavano memorie con le quali chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo definito ogni rapporto tramite un accordo transattivo documentato in atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che la richiesta congiunta delle parti non può essere accolta nella formula della cessazione della materia del contendere, istituto che ricorre solo quando la pretesa sostanziale azionata risulti integralmente soddisfatta a seguito di un provvedimento o di un atto della pubblica amministrazione. Nel caso di specie, l’accordo intervenuto tra le parti non contiene elementi utili a dimostrare tale integrale soddisfazione, essendosi le stesse limitate a raggiungere un’intesa di natura transattiva.
La circostanza, tuttavia, non lascia privo di tutela l’assetto raggiunto. L’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. consente al giudice di dichiarare il ricorso improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravvenga una carenza di interesse alla decisione. Tale evenienza ricorre proprio quando le parti dichiarano di aver composto la lite, manifestando implicitamente la perdita di ogni utilità processuale alla pronuncia nel merito.
La Corte richiama il principio per cui, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, le parti hanno piena disponibilità dell’azione e possono rinunciare al ricorso o dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità. Tale conclusione trova conforto nei precedenti del Consiglio di Stato citati in motivazione.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite avuto riguardo alle ragioni della decisione.
Nota della Redazione
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