Decadenza da posteggio per morosità: illegittima senza previa sospensione (TAR Lombardia n. 1104 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato pagamento del canone di concessione del posteggio fisso nel mercato va ricondotto alla fattispecie del mancato pagamento di tributi e altri oneri comunali, per la quale il regolamento comunale prevede la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a venti giorni. L’amministrazione non può applicare direttamente la decadenza dalla concessione saltando la fase intermedia. La progressione sanzionatoria tra sospensione e decadenza è garanzia inderogabile del destinatario e assicura l’effettiva facoltà di ravvedimento. L’interpretazione dei regolamenti comunali deve rispettare il principio di proporzionalità, quale parametro fondamentale dell’attività amministrativa richiamato dall’art. 1 L. 241 del 1990. La natura vincolata del potere non esclude il vizio di violazione di legge, poiché l’illegittimità si colloca a monte dell’esercizio del potere. La legittimità del provvedimento non può essere valutata ex post sulla base di comportamenti successivi all’adozione.
Il Fatto
Il ricorrente è titolare di impresa individuale che esercita il commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di prodotti ortofrutticoli presso il mercato di via Spino in Bergamo, in forza di autorizzazione e concessione dal 2020. Una comunicazione della società concessionaria della riscossione segnalava al Comune il mancato pagamento del canone unico per l’uso del suolo pubblico nelle annualità 2022 e 2023.
Con comunicazione del 27 marzo 2024 il Comune avviava il procedimento di decadenza, offrendo la possibilità di sanatoria entro dieci giorni. Il ricorrente, che assume di non aver conosciuto l’atto perché la PEC era in uso al proprio commercialista, pagava solo il 23 ottobre 2024. Seguiva la decadenza, notificata il 23 settembre 2024: da qui la perdita del posteggio fisso e l’accesso al mercato solo con il metodo della spunta. Il ricorso chiedeva l’annullamento del provvedimento. In sede cautelare il TAR accoglieva l’istanza, sospendendo la decadenza e reintegrando il ricorrente, con fissazione dell’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla necessità di un’interpretazione dei due regolamenti comunali — quello sul canone patrimoniale e quello sul commercio su aree pubbliche — conforme al principio di proporzionalità, richiamato dall’art. 1 L. 241 del 1990 nel suo rinvio ai principi dell’ordinamento comunitario.
L’art. 26 del regolamento sul commercio su aree pubbliche prevede, per le violazioni di particolare gravità, la sola sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni, annoverando tra queste il mancato pagamento di tributi e oneri comunali. Si tratta di disposizione generale, riferibile anche alla concessione di un posto fisso. Essa si combina con la norma sulla decadenza, rendendo evidente la sproporzione di un provvedimento che salti la fase intermedia.
La progressione sanzionatoria tra sospensione e decadenza costituisce garanzia inderogabile, perché solo la sospensione pone il destinatario nella stessa condizione materiale della decadenza, ma in modo reversibile. Per escludere la volontà di ravvedimento occorre prima verificare che il destinatario abbia compreso le conseguenze della propria inerzia. Nella specie il Comune ha applicato direttamente l’esito più grave, senza raccordare l’art. 12 del regolamento sul canone con l’art. 26 del regolamento sul commercio.
Non regge l’assunto del Comune sulla natura vincolata del potere. L’illegittimità deriva dalla mancata applicazione del principio di proporzionalità nell’interpretazione delle disposizioni regolamentari: il vizio si colloca a monte dell’esercizio del potere, a prescindere dal suo carattere vincolato o discrezionale. Né l’art. 15-ter D.L. n. 34 del 2019 autorizza a prescindere dai principi sovraordinati: se l’irregolarità può essere integrata anche da una sola annualità, le conseguenze non possono essere applicate senza un’interpretazione rispettosa della proporzionalità.
La giurisprudenza richiamata dal Comune — TAR Catania, Sez. III, n. 2471 del 2023, e Cass. civ. S.U. ordinanza n. 14049 del 2022 — conferma l’assunto, riferendosi a ipotesi di ripetute violazioni, ben diverse da quella in esame. Quanto ai pagamenti successivi al provvedimento, il Collegio esclude che la legittimità possa essere valutata ex post: tali condotte potranno rilevare solo al momento di un eventuale futuro provvedimento sanzionatorio. Il ricorso è accolto, con annullamento dell’atto impugnato e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.