Omessa denuncia di cessione d’arma legittima il divieto di detenzione (TAR Lombardia n. 2884 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di armi, l’omessa denuncia della cessione di un’arma regolarmente detenuta, imposta dall’art. 38, settimo comma, T.U.L.P.S., non costituisce una mera formalità, ma un adempimento cui è sottesa una rilevante esigenza sostanziale: assicurare all’Autorità di pubblica sicurezza la costante certezza del luogo di custodia delle armi. Ne deriva che l’Amministrazione può legittimamente disporre il divieto di detenzione ex art. 39 T.U.L.P.S., di natura cautelare e non sanzionatoria, valorizzando il comportamento negligente dell’interessato, senza che rilevino la mancanza di un giudizio di pericolosità sociale o l’assenza di abusi. Una volta emesso il divieto prefettizio, la revoca del porto d’armi da parte del Questore costituisce conseguenza diretta e vincolata.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile ad uso caccia, ha impugnato il decreto con cui il Prefetto ha disposto il divieto di detenere armi, munizioni e prodotti esplodenti, nonché il successivo provvedimento del Questore che ha revocato la licenza e il relativo libretto. Il provvedimento prefettizio si fonda sull’omessa comunicazione della cessione di una carabina regolarmente detenuta.
Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., erroneità dei presupposti e difetto di motivazione, sostenendo che l’Autorità non avrebbe dimostrato il nesso tra la condotta e il difetto dei requisiti di affidabilità, e che il decreto questorile avrebbe richiamato sic et simpliciter quello prefettizio. L’Amministrazione si è costituita resistendo. La domanda cautelare era stata respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che non esiste una posizione di diritto soggettivo all’ottenimento e alla conservazione della licenza di porto d’armi, in deroga al generale divieto di cui all’art. 699 cod. pen. e all’art. 4, comma 1, legge n. 110/1970. Richiamando la giurisprudenza costituzionale e amministrativa, il TAR ribadisce che l’Autorità può fondare il giudizio di non affidabilità su situazioni non ascrivibili alla buona condotta, senza necessità di un giudizio di pericolosità sociale né di un comprovato abuso nell’uso delle armi.
I provvedimenti ablativi in materia, precisa il Collegio, sono espressione di un’ampia discrezionalità finalizzata alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici, e sono sufficientemente motivati con il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità. Rientra nella discrezionalità valutare singoli episodi anche privi di rilevanza penale.
Il passaggio centrale riguarda l’art. 38, settimo comma, T.U.L.P.S.: la sua ratio è assicurare che l’Autorità abbia in ogni momento certezza del luogo in cui le armi sono custodite. L’obbligo di denuncia del trasferimento non è una mera formalità, ma un adempimento con una precipua valenza sostanziale. Ne consegue che l’Amministrazione ben può disporre il divieto di detenzione a fronte della sua omissione, perché questa evidenzia un comportamento superficiale, indicativo di scarsa affidabilità nella custodia delle armi.
Il Collegio qualifica la misura come cautelare e non sanzionatoria, fondata su considerazioni probabilistiche assistite da sufficiente fumus.
Nel caso concreto, la mancata conoscenza dell’obbligo di comunicare la cessione configura una condotta negligente, priva di consapevolezza degli obblighi sulla custodia delle armi. La valutazione prefettizia non appare arbitraria né irragionevole e la misura rispetta il canone di proporzionalità.
Quanto alla revoca del porto d’armi, il TAR ribadisce il rapporto di presupposizione e consequenzialità tra divieto prefettizio e provvedimento questorile: emesso il primo, la revoca da parte del Questore è conseguenza diretta e vincolata, non censurabile. Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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