Danno erariale da sviamento del finanziamento pubblico regionale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 48 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La mancata o incompleta rendicontazione di un finanziamento pubblico regionale, specie se resa priva degli allegati obbligatori previsti dal bando, integra danno erariale da sviamento delle risorse, perché impedisce all’ente erogante di verificare la coerenza della spesa alle finalità pubbliche. Sussiste il rapporto di servizio tra l’amministrazione finanziatrice e il percettore privato, che dispone della somma in modo difforme dallo scopo. Di tale pregiudizio rispondono in solido, ai sensi dell’art. 1, comma 1-quinquies, l. n. 20/1994, gli amministratori e il liquidatore che si sono succeduti nella gestione, anche dopo la cancellazione della società dal Registro delle imprese. L’omesso adempimento dell’obbligo di rendicontazione determina inversione dell’onere della prova a carico dei convenuti circa l’insussistenza del danno. La consapevole violazione delle clausole del bando integra il requisito soggettivo del dolo.
Il Fatto
Una società cooperativa di nuova costituzione, operante nel settore dei servizi di consulenza odontoiatrica, otteneva nel 2013 da Finpiemonte S.p.A. un finanziamento agevolato di euro 113.729,89, in parte a tasso zero con fondi regionali, oltre a una garanzia pubblica gratuita. La domanda era stata sottoscritta dall’amministratore unico pro-tempore, che aveva accettato gli impegni del bando, tra cui l’obbligo di comunicare ogni variazione del progetto e della sede e di presentare una rendicontazione completa.
La rendicontazione finale, firmata dal successivo amministratore, risultava priva della dichiarazione di cointeressenza e dell’attestazione di revisione. Finpiemonte ne traeva esito negativo, avviava e concludeva la revoca totale delle agevolazioni e intimava la restituzione di euro 82.514,36. La società, nel frattempo messa in liquidazione e cancellata dal Registro delle imprese, non restituiva nulla. La Procura regionale citava in giudizio i tre soggetti che avevano rivestito le cariche sociali.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge l’eccezione di prescrizione del primo amministratore. Richiamando l’art. 1, comma 2, l. n. 20/1994 e l’art. 2935 c.c., il Collegio ribadisce che il termine quinquennale decorre dalla conoscibilità obiettiva del danno, non dal fatto lesivo. Nel caso concreto l’ente erogante è rimasto all’oscuro delle criticità, per le omesse comunicazioni degli amministratori, fino alla revoca del 2019; l’invito a dedurre del giugno 2023 è dunque tempestivo.
Nel merito, la Corte richiama l’orientamento della Cass., S.U., n. 111/2020 e delle Cass., S.U., n. 5019/2010 e n. 23897/2015: tra ente finanziatore e percettore sussiste un rapporto di servizio in virtù della funzionalizzazione pubblica dell’attività di gestione del contributo. Il privato che distoglie le risorse dalle finalità cui erano preordinate risponde dinanzi alla Corte dei conti.
La Sezione qualifica la condotta come sviamento del contributo. Da un lato, la rendicontazione è stata presentata incompleta; dall’altro, la società ha deliberato scioglimento e liquidazione entro il periodo di stabilità, perdendo un requisito di ammissibilità senza informare Finpiemonte. La giurisprudenza contabile richiamata (Corte conti, Sez. II App., n. 195/2023, Sez. III App., n. 152/2020) conferma che la mancata rendicontazione rende manifesta l’antigiuridicità oggettiva della condotta omissiva.
Il Collegio estende la responsabilità a tutti gli amministratori succedutisi, incluso il liquidatore, e la fonda in solido sull’illecito arricchimento ai sensi dell’art. 1, comma 1-quinquies, l. n. 20/1994. Sotto il profilo soggettivo ravvisa il dolo, per la volontaria violazione delle clausole del bando, richiamando la Sez. giur. Piemonte, n. 28/2024. I convenuti sono condannati in solido al pagamento di euro 82.514,36, oltre interessi e rivalutazione.
Nota della Redazione
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