Divieto prefettizio di detenzione armi per conflittualità familiare (Cons. Stato n. 6612 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di divieto di detenzione di armi, l’art. 39 R.D. n. 773/1931 rimette all’Autorità di pubblica sicurezza un potere valutativo di natura prognostica, volto ad apprezzare il rischio di abuso alla luce della condotta complessiva e del grado di affidabilità del soggetto. Accesi contrasti e dissidi tra familiari costituiscono motivo idoneo e sufficiente per vietare la detenzione delle armi, potendo determinare un concreto pericolo di abuso. Nella comparazione degli interessi prevale quello pubblicistico alla sicurezza e all’incolumità delle persone, non esistendo un diritto assoluto al porto d’armi. La cessazione della coabitazione tra i coniugi non elide il giudizio di inaffidabilità, che si fonda su un ragionamento induttivo di tipo probabilistico. Le valutazioni amministrative, se ragionevoli, proporzionate e adeguatamente motivate, sono insindacabili nel merito in sede di giurisdizione di legittimità.
Il Fatto
Un soggetto ha impugnato in primo grado il decreto con cui il Prefetto gli aveva imposto il divieto di detenzione di armi. Il provvedimento si fondava su un contesto di conflittualità familiare, qualificata come non occasionale perché legata alla coabitazione, e su minacce ritenute idonee a ledere la libertà morale altrui, da cui l’Amministrazione aveva desunto un giudizio di inaffidabilità.
Il TAR Emilia Romagna ha rigettato il ricorso, ravvisando la ragionevolezza e la proporzionalità della valutazione prognostica della Prefettura e ritenendo irrilevante la cessazione della convivenza. L’interessato ha proposto appello, lamentando l’insufficienza di un episodio unico e non grave, un vizio di ultrapetizione del giudice di primo grado per aver confermato il provvedimento con motivazioni autonome, e l’erronea valutazione delle prove.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 39 R.D. n. 773/1931, che attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne. Il Legislatore ha così rimesso all’Autorità un potere di natura prognostica, volto ad apprezzare il rischio di abuso in base alla condotta complessiva e al grado di affidabilità del richiedente.
La Sezione richiama il proprio costante orientamento, secondo cui è giustificato il ritiro della licenza o il divieto di detenzione quando l’Amministrazione abbia discrezionalmente, ma non irragionevolmente, valutato la concretezza e l’attualità del pericolo di uso improprio delle armi. Tale giudizio si connota in modo peculiare: non esistendo un diritto assoluto al porto d’armi, nella comparazione degli interessi prevale quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone (Cons. Stato, sez. III, n. 840/2023).
Nel caso concreto, il provvedimento prefettizio è stato emanato in esito a un’istruttoria adeguata e supportata da elementi idonei ad accreditare il giudizio di inaffidabilità. La Corte richiama la propria sentenza n. 10592/2023, resa in un caso in parte analogo, secondo cui accesi contrasti e dissidi tra familiari costituiscono motivo idoneo e sufficiente per vietare la detenzione delle armi. Il giudizio di pericolo di abuso si fonda su un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede la prova di un episodio di particolare gravità.
Quanto alla doglianza sull’ultrapetizione, la Corte non la accoglie: le valutazioni dell’Amministrazione risultano ragionevoli, proporzionate, non manifestamente incongrue o illogiche e ben motivate, quindi insindacabili nel merito in sede di giurisdizione di legittimità. Gli elementi offerti dall’appellante non incidono nel processo motivazionale del provvedimento al punto da connotarlo in termini di illogicità. L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza di primo grado e compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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