Onere di insediamento nei consorzi ASI, alla Regione il tetto massimo (Cons. Stato n. 6607 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere regionale di dettare linee di indirizzo e schemi di regolamento volti ad assicurare l’omogenea azione gestionale dei Consorzi ASI non esclude la competenza del singolo consorzio a determinare e riscuotere i corrispettivi dovuti dalle imprese per i servizi di manutenzione delle opere e la gestione degli impianti, ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 244 del 1995. Tale competenza va esercitata nel rispetto delle norme regolamentari regionali che, al fine di uniformare la gestione economica nel territorio, fissano tetti massimi non superabili ad iniziativa individuale del consorzio. La deliberazione di Giunta che enuclea i valori massimi degli oneri di insediamento è atto a contenuto generale, sottratto all’obbligo di motivazione ex art. 3 della legge n. 241 del 1990, e non lede l’autonomia imprenditoriale e finanziaria dei consorzi, chiamati al pareggio di bilancio anche mediante revisione della spesa.
Il Fatto
Il Consorzio per l’area di sviluppo industriale della Provincia di Caserta ha impugnato dinanzi al TAR Campania la deliberazione di Giunta regionale n. 278 del 2024, con cui la Regione ha determinato gli oneri di insediamento negli agglomerati industriali campani, fissando valori massimi omogenei per tutti i consorzi. Il ricorrente ha dedotto l’incompetenza regionale, il difetto di motivazione, la violazione del legittimo affidamento e la consumazione del potere amministrativo. Il TAR, con sentenza n. 4278 del 2025, ha respinto il ricorso.
Proposto appello, il Consorzio ha reiterato le censure di primo grado e riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm., i motivi assorbiti, incentrati sul difetto di istruttoria e sulla riduzione del gettito superiore al 50 per cento. Si sono costituite la Regione Campania e le associazioni imprenditoriali intervenute ad opponendum in primo grado, chiedendo la reiezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 6 della l.r. Campania n. 19 del 2013, che al comma 2 attribuisce alla Giunta il controllo e la vigilanza sui consorzi e l’adozione delle linee di indirizzo recanti modelli e schemi volti a rendere omogenee le attività consortili di gestione; al comma 2-ter demanda al Comitato di coordinamento l’adozione di uno schema di regolamento che impegni i consorzi ad armonizzare le gestioni, con approvazione della Giunta e dei singoli Consigli generali. Da tali norme emerge un potere regionale che, senza compromettere l’autonomia consortile, persegue l’omogeneità gestionale sul territorio.
L’art. 11 del d.l. n. 244 del 1995 riserva ai consorzi la determinazione e la riscossione dei corrispettivi. Il primo giudice ha correttamente precisato che tale potere regolatorio non entra in conflitto con la competenza consortile, dovendo questa esercitarsi nel rispetto delle norme regionali che prevedono tetti massimi. La lettura è coerente con l’ermeneusi letterale del combinato disposto e con la natura del consorzio, ente pubblico economico ma anche ente strumentale della Regione.
Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-ter, in relazione agli artt. 3, 41 e 117 Cost.: il potere di determinazione del corrispettivo entro il tetto regionale non contrasta con il principio di eguaglianza né lede l’autonomia imprenditoriale e finanziaria dei consorzi. Quanto all’art. 117 Cost., la censura non tiene conto del progressivo spostamento del livello di governo dallo Stato alle Regioni in materia di consorzi di sviluppo industriale.
Il termine di novanta giorni previsto per l’adozione dello schema di regolamento non è decadenziale e non consuma il potere regionale: la delibera impugnata si pone in prospettiva di integrazione e aggiornamento della precedente regolamentazione, resa necessaria dalla forte disomogeneità tra i consorzi campani emersa dall’istruttoria partecipata. Essendo la delibera atto a contenuto generale, essa è sottratta all’obbligo motivazionale, con refluire della valutazione della memoria procedimentale nella disciplina dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990. La Corte richiama, per criterio analogico, la giurisprudenza in materia di TARI e respinge il richiamo alla sentenza dell’Adunanza plenaria n. 16 del 2025, concernente l’intensità del sindacato giurisdizionale e non l’obbligo di motivazione.
Infine, il Collegio esclude la manifesta irragionevolezza del massimale unico: la delibera fissa il solo tetto, senza ingerenza nella gestione contabile dei singoli consorzi, che restano liberi di determinare la misura dei propri oneri. L’appello è respinto, con compensazione delle spese di giudizio in ragione della complessità della controversia.
Nota della Redazione
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