Ordinanza contingibile e urgente va indirizzata a chi ha disponibilità del bene (TAR Campania n. 1249 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze sindacali contingibili e urgenti adottate ai sensi degli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, pur non richiedendo un’accertamento definitivo della proprietà dei beni, presuppongono pur sempre che l’ordine sia indirizzato verso chi abbia la materiale disponibilità del bene da cui origina il pericolo, sì da poter tempestivamente intervenire. L’amministrazione non è tenuta a una approfondita istruttoria sulla titolarità, restando impregiudicato il definitivo accollo economico dei costi e ogni profilo sanzionatorio. Tuttavia, in difetto di riscontri certi e univoci, l’ordine rivolto a soggetti di cui non risulti compiutamente verificata la disponibilità dell’infrastruttura ammalorata è illegittimo per difetto di istruttoria e di presupposto.
Il Fatto
Due condomìni prospicienti una strada privata ad uso pubblico proponevano separati ricorsi, poi riuniti, per l’annullamento di una ordinanza contingibile e urgente con cui il Sindaco aveva ingiunto l’immediata esecuzione di lavori di consolidamento e messa in sicurezza del muro di contenimento sovrastante un terrazzamento di proprietà privata, nonché l’eliminazione delle infiltrazioni di liquami provenienti dagli allacciamenti fognari.
La misura traeva origine da un sopralluogo congiunto che aveva accertato la percolazione di liquami fognari e segni di dissesto nel muro. I ricorrenti deducevano che le infiltrazioni provenivano non dai loro allacciamenti, ma dal tratto fognario di titolarità comunale corrente sotto la strada, e che mancavano i requisiti di contingibilità e urgenza. In sede cautelare un ricorso era accolto e l’altro respinto.
La Motivazione della Corte
Riuniti i giudizi per connessione, il Collegio ha confermato l’apprezzamento cautelare favorevole a uno dei condomìni. Le risultanze della relazione tecnica di parte e della CTU resa in un procedimento di ATP ex art. 696 bis cod. proc. civ. dimostravano che quel fabbricato era allacciato alla fognatura a valle del tratto originante le fuoriuscite, e non figurava tra gli immobili serviti dal tratto ammalorato.
Il giudice ha poi riconsiderato la delibazione cautelare negativa relativa all’altro condominio. La nota del gestore idrico, che qualificava il tratto come linea fognaria privata, non era suffragata da alcun riscontro documentale certo e univoco e non bastava a fondare l’adozione della misura.
Di segno opposto militavano plurimi elementi. La strada presentava i connotati della strada privata ad uso pubblico, essendo così definita in atti comunali ed elencata tra le strade private soggette a servitù, oltre che dotata di reti pubbliche e di manufatti installati dall’amministrazione. Nella conduttura si immetteva quella proveniente da una strada pubblica e i tombini risultavano intestati all’ente pubblico finanziatore dell’infrastruttura. Da ciò la verosimile attrazione del sottoservizio fognario al medesimo statuto manutentivo pubblico del soprastante tracciato viario.
Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui l’ordinanza ex art. 54 TUEL può dirigersi solo verso chi si trovi nella posizione di poter intervenire tempestivamente, avendo a qualsiasi titolo la materiale disponibilità dei beni dai quali il pericolo origina; diversamente l’ordine sarebbe destinato a non poter essere eseguito. Nel caso concreto, in difetto di istruttoria, non risultava compiutamente verificata l’effettiva disponibilità dell’infrastruttura in capo ai condomìni. I ricorsi sono stati pertanto accolti, con annullamento dell’ordinanza impugnata e compensazione delle spese per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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