Ordine di rimozione di alberi e cessazione della materia del contendere per autotutela (TAR Basilicata n. 134 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, dopo la proposizione del ricorso, l’amministrazione provveda a caducare in autotutela il provvedimento impugnato, satisfacendo pienamente la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente. In tal caso il giudice dichiara l’estinzione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse, non essendo necessaria una pronuncia sul merito della controversia. La rifusione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza virtuale, prescindendo dall’esito formale del giudizio e ricollegandosi alla fondatezza sostanziale della domanda, quale emerge dall’atteggiamento processuale e dal comportamento delle parti.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza sindacale con cui il Comune intimato aveva ordinato la rimozione di due alberi di sua proprietà, i cui rami si protendevano sulle strade pubbliche. Il provvedimento era stato adottato sulla base di una valutazione di pericolosità delle piante ritenuta erronea dal proprietario, che ne aveva chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia.
Il Tribunale amministrativo, con ordinanza cautelare, aveva disposto il riesame della questione da parte dell’amministrazione. All’esito di tale riesame, il Comune aveva caducato in autotutela il provvedimento impugnato e il ricorrente, in data 28 gennaio 2026, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell’Ente alle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ravvisandoli nella circostanza che l’amministrazione, dopo l’instaurazione del giudizio, avesse ritirato il provvedimento lesivo. La pretesa sostanziale azionata dal ricorrente risultava pertanto pienamente soddisfatta, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha affermato il principio della soccombenza virtuale, ritenendo che la condanna del Comune alla rifusione fosse dovuta in ragione dell’esito sostanziale della controversia, nel quale l’amministrazione aveva riconosciuto l’illegittimità del proprio operato attraverso l’esercizio dell’autotutela. Tale criterio prescinde dalla circostanza che la decisione non sia intervenuta nel merito, ancorandosi alla verifica di quale parte sarebbe risultata soccombente ove il giudizio fosse proseguito.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato il Comune alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate forfettariamente in misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
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Nota della Redazione
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