Invarianza, discrezionalità tecnica e gara economicamente più vantaggiosa (TAR Lazio n. 9342 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di invarianza della media, di cui all’art. 95, comma 15, d.lgs. n. 50/2016, ha finalità antielusiva e trova applicazione solo dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, quando si ponga questione di concorrenti da ammettere o escludere dalla gara. Prima di tale momento la stazione appaltante può legittimamente procedere all’esclusione di un operatore e alla conseguente riattribuzione dei punteggi alle offerte rimaste valide. Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni della commissione di gara nell’ambito del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, non potendo sostituirsi alle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione medesima.
Il Fatto
Un’azienda sanitaria locale indiceva una procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di sterilizzazione con fornitura in service dello strumentario chirurgico. All’esito delle operazioni di gara, la commissione escludeva il primo classificato per mancata indicazione dei costi della manodopera e, procedendo al “ripristina fase” sulla piattaforma, riattribuiva i punteggi alle offerte residue, determinando una nuova graduatoria provvisoria che vedeva aggiudicataria un’impresa diversa dalla ricorrente.
La ricorrente impugnava l’aggiudicazione deducendo, tra l’altro, la violazione del principio di invarianza, la mancata indicazione dell’elenco delle apparecchiature, l’omessa previsione dell’autoclave per il servizio veterinario, l’assenza del progetto di adeguamento della centrale di sterilizzazione e la presunta incongruità tra offerta tecnica e giustificativi di prezzo. Proponeva altresì motivi aggiunti avverso il diniego parziale di accesso agli atti dell’offerta dell’aggiudicataria, successivamente superato a seguito della riforma in appello della sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto infondata la censura relativa alla violazione del principio di invarianza. Ha chiarito che tale principio, operando in una prospettiva antielusiva, ha lo scopo di impedire controversie meramente speculative finalizzate a incidere sulla soglia di anomalia. Il termine ultimo entro il quale l’intervento in autotutela può comportare variazioni rilevanti per l’individuazione della soglia di anomalia è segnato proprio dall’adozione del provvedimento di aggiudicazione: nel caso di specie, non essendo ancora intervenuta l’aggiudicazione, il principio non poteva trovare applicazione.
Quanto alla dedotta mancanza dell’elenco dettagliato delle apparecchiature, il Collegio ha rilevato che la lex specialis non prescriveva tale adempimento a pena di esclusione, richiedendo invece la descrizione delle modalità di organizzazione e svolgimento del servizio, descrizione effettivamente contenuta nell’offerta. Ha quindi richiamato la giurisprudenza costante secondo cui il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni della commissione è circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, essendo precluso al giudice amministrativo un sindacato sostitutivo.
In relazione all’omessa indicazione dell’autoclave per il servizio veterinario, il Tribunale ha osservato che l’obbligo di fornitura discendeva direttamente dall’art. 8 del capitolato e dalla sua accettazione, senza necessità di espressa ripetizione in offerta. Analogamente, per la mancata presentazione del progetto di adeguamento della centrale, ha evidenziato che il capitolato prevedeva tale progetto solo come eventualità e che la controinteressata aveva comunque puntato sull’efficientamento mediante sostituzione di macchinari.
Quanto alla presunta discordanza tra le unità di personale dichiarate in offerta tecnica e quelle valorizzate nei giustificativi, il Collegio ha richiamato la distinzione tra costi diretti e indiretti della commessa, chiarendo che l’obbligatoria indicazione dei costi della manodopera si impone solo per i dipendenti impiegati stabilmente. Nel caso di specie, l’aggiudicataria aveva distinto il personale direttamente impiegato da quello afferente alla logistica esterna, da affidarsi in subappalto e i cui costi erano ricompresi nelle spese generali.
Da ultimo, in ordine alla congruità della voce di investimento per strumentario chirurgico e attrezzature, ha ritenuto la verifica compiuta dalla stazione appaltante congrua e ragionevole, valorizzando la circostanza che l’aggiudicataria non sarebbe stata tenuta a riacquistare l’intera dotazione, ma a fornire ferri uguali per tipologia, qualità e quantità a quelli in uso di proprietà dell’ente. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto respinti, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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