Divieto detenzione armi difetto istruttoria annullamento revoca (TAR Sicilia n. 55 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti ex art. 39 T.U.L.P.S. è espressione di ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza, ma resta sindacabile per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Il fatto-reato può essere valutato nella sua obiettiva dimensione storica a prescindere dalla remissione della querela; tuttavia l’Amministrazione deve ricercare elementi obiettivi di riscontro della sua verosimiglianza. La remissione della querela non è decisiva, ma impone un approfondimento rafforzato. All’annullamento del divieto consegue, per rapporto di presupposizione, l’annullamento della revoca della licenza di porto di fucile. La domanda risarcitoria resta soggetta all’onere probatorio ex art. 2697 cod. civ.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare da anni di licenza di porto di fucile per uso caccia, veniva coinvolto in un episodio risalente al 18 agosto 2021. Un soggetto, dopo aver sporto querela per ingiurie e minacce, la rimetteva pochi giorni dopo, pregando il ricorrente di accettare la remissione. La Stazione dei Carabinieri procedeva al ritiro cautelare delle armi e al trattenimento della licenza.
Il Prefetto di Siracusa, con decreto del 17 gennaio 2022, disponeva il divieto di detenzione di armi e munizioni. Il ricorso gerarchico al Ministero dell’Interno veniva rigettato; l’istanza di revoca presentata dopo un atto notorio del querelante veniva parimenti respinta. Il Questore revocava quindi la licenza di porto di fucile. Il ricorrente impugnava i quattro provvedimenti davanti al TAR Sicilia, chiedendo anche il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza consolidata: in materia di porto e detenzione di armi l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità, con prudente apprezzamento dell’affidabilità del destinatario. Il divieto non ha finalità punitive, ma cautelari, e si fonda su una valutazione prognostica che può prescindere dalla rilevanza penale dei fatti.
Il punto decisivo è però un altro. Il divieto prefettizio del 17 gennaio 2022 si fondava sulla querela e sulla ritenuta non affidabilità dell’interessato. Il decreto ministeriale di rigetto insisteva sull’irrilevanza della remissione e su un livello di elevata conflittualità fra le parti.
Il TAR rileva un difetto di istruttoria già nella ricostruzione dell’episodio. La nota dei Carabinieri del 9 ottobre 2021 aveva rappresentato che il testimone oculare “ha confermato nella sostanza l’evento”. Le sommarie informazioni rese dal testimone, tuttavia, escludono di aver sentito proferire minacce e riferiscono un fatto appreso da altri. Il teste, dunque, non ha confermato l’episodio e ha escluso le minacce.
Il Collegio ribadisce che l’Amministrazione può valutare il fatto-reato nella sua dimensione storica anche dopo la remissione della querela o l’archiviazione. Nel caso concreto, però, il fatto non risulta supportato da elementi obiettivi di riscontro, che l’Amministrazione avrebbe dovuto ricercare a maggior ragione dopo la remissione della querela.
Il medesimo deficit caratterizza il decreto ministeriale e il provvedimento prefettizio di rigetto dell’istanza di revoca: la conflittualità è solo affermata, senza verifica in concreto della sua esistenza e permanenza. Accolte le domande caducatorie, il TAR annulla in via derivata anche la revoca della licenza del Questore, per il rapporto di presupposizione con il divieto. La domanda risarcitoria è respinta per mancata prova degli elementi costitutivi ex art. 2697 cod. civ. Spese compensate.
Nota della Redazione
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