Riparto delle economie sanitarie e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 53 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, cioè la natura della posizione giuridica dedotta in giudizio e il bene della vita concretamente perseguito, non la qualificazione formale data dalla parte né il provvedimento formalmente richiesto. Quando la struttura sanitaria accreditata agisce per ottenere una somma maggiore a titolo di integrazione del budget, la pretesa ha contenuto patrimoniale e involge un diritto soggettivo: la cognizione spetta al giudice ordinario. L’attività dell’azienda sanitaria, che verifica i presupposti già fissati dal decreto assessoriale e provvede al pagamento, è vincolata e non integra esercizio di nuova discrezionalità.

Il Fatto

Una società titolare di studio medico impugna la nota con cui l’ASP le ha comunicato l’esito delle operazioni di ripartizione delle economie per l’anno 2022, eseguite in attuazione del decreto dell’Assessorato regionale della salute. La società contesta l’importo assegnatole a integrazione del budget e chiede il riconoscimento di somme ulteriori, in subordine la partecipazione alla ripartizione delle economie residue.

Si costituiscono l’ASP e l’Assessorato regionale. Quest’ultimo eccepisce, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la materia ha carattere strettamente patrimoniale e spetta al giudice ordinario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie la specifica eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Avvocatura dello Stato. Richiama il consolidato orientamento della Corte di cassazione secondo cui, ai fini del riparto, occorre fare riferimento al criterio del petitum sostanziale, che impone di identificare la natura della controversia in funzione della causa petendi e del bene della vita concretamente perseguito, e non della qualificazione formale o del provvedimento richiesto (Cass. civ., Sezioni Unite n. 4365 del 2021).

Nel caso concreto, sebbene la società abbia formalmente domandato l’annullamento della nota dell’ASP, il petitum sostanziale ha contenuto schiettamente patrimoniale: obiettivo ultimo dell’azione non è la rimozione di un atto autoritativo lesivo di un interesse legittimo, ma l’accertamento del diritto soggettivo a percepire una somma maggiore, sia a titolo di integrazione del budget 2022 sia di quota delle economie residue, in applicazione di un meccanismo di riparto già definito a monte.

Il decreto assessoriale ha già esaurito la fase di esercizio del potere discrezionale, stanziando le somme e fissando i criteri di distribuzione. Il ruolo dell’ASP non era dunque quello di esercitare una nuova discrezionalità, ma di porre in essere un’attività essenzialmente vincolata: verificare la sussistenza dei presupposti in capo alle singole strutture e procedere al conseguente pagamento.

Il Collegio osserva altresì, in via subordinata, che ove fosse ritenuta la giurisdizione amministrativa il ricorso sarebbe comunque irricevibile, essendo la minore distribuzione del fondo nota alla ricorrente almeno dal 20 ottobre 2023, e inammissibile per difetto di interesse, non avendo la comunicazione impugnata valenza provvedimentale. La controversia ricade pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario territorialmente competente, avanti al quale, ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., il giudizio può essere riproposto entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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