Condono edilizio in area vincolata sanabile solo con condizioni del terzo condono (TAR Sicilia n. 179 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di terzo condono edilizio, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni in legge n. 326/2003, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente quattro condizioni: realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo; conformità alle prescrizioni urbanistiche; riconducibilità alle tipologie di minore rilevanza di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1; parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Il provvedimento che nega la sanatoria in zona vincolata è vincolato: non richiede comparazione con l’interesse privato, né valutazione dell’interesse pubblico concreto, e non è ammesso alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione dell’abuso. In presenza di provvedimento plurimotivato, la validità di una sola motivazione autonoma ne sorregge il contenuto.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fabbricato residenziale in un Comune siciliano, ha realizzato in assenza di titolo edilizio un ulteriore corpo di fabbrica ad uso abitativo. In data 10 dicembre 2004 ha presentato istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003.

Con provvedimento n. 5609 del 6 giugno 2024 il Comune ha respinto l’istanza, richiamando la disciplina sulle aree vincolate e la mancata integrazione documentale già richiesta con nota del 9 novembre 2022. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo la mancata ricezione della richiesta di integrazione, la genericità della motivazione, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto, nonché la violazione del legittimo affidamento per il lungo tempo trascorso. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il nucleo della vicenda ricordando il consolidato orientamento sulla sanatoria in area vincolata. Richiamando Consiglio di Stato, VI, n. 1036 del 2023 e altre pronunce conformi, il Tribunale ribadisce che le quattro condizioni dell’art. 32, comma 27, lettera d) devono sussistere congiuntamente, e che tale lettura vale anche a livello regionale.

Sul piano delle censure, il TAR osserva che il provvedimento impugnato era interamente vincolato, trattandosi di creazione di nuovi volumi e superfici paesaggisticamente intesi, circostanza risultante documentalmente. Ne deriva che non è richiesta alcuna specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né comparazione con gli interessi privati sacrificati.

Il Collegio esclude inoltre qualsiasi affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può legittimare, richiamando Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 9 del 2017. Il carattere vincolato del provvedimento rende altresì superflua la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto, salvo ipotesi residuali, non essendo configurabile un utile apporto partecipativo dell’interessato.

Quanto alla mancata notifica della richiesta di integrazione documentale, il Tribunale la ritiene irrilevante: il provvedimento è plurimotivato e, in base al principio di resistenza, la validità di una sola argomentazione autonoma è sufficiente a sorreggerne il contenuto. Il ricorso è pertanto respinto, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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