Cittadinanza italiana negata per reati ostativi anche con dichiarazione mendace (TAR Lazio n. 14583 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana costituisce esercizio di potere altamente discrezionale dell’Amministrazione, sindacabile solo per manifesta illogicità o irragionevolezza. I precedenti penali, valutati non in modo atomistico ma nel loro complesso, in termini di periodicità, reiteratività e natura, sono ostativi all’accoglimento dell’istanza, in quanto rivelatori di una scarsa adesione ai valori della comunità nazionale. La sospensione condizionale della pena e l’eventuale riabilitazione non incidono sul giudizio prognostico dell’Amministrazione. La dichiarazione mendace resa ai sensi dell’art. 76 d.P.R. n. 445/2000 determina l’inevitabile reiezione della domanda, rilevando sotto un profilo oggettivo, ai sensi dell’art. 75 del medesimo decreto, a prescindere da ogni indagine sull’elemento soggettivo del dichiarante.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera, presentava il 18 giugno 2022 istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Con decreto ministeriale del 13 agosto 2025, l’Amministrazione respingeva la domanda, rilevando la sussistenza di pregiudizi penali a suo carico, tra cui una sentenza della Corte di Appello per i reati di simulazione di reato e falsificazione di polizza assicurativa, nonché una condanna per il reato di minaccia aggravata. L’Amministrazione contestava altresì alla richiedente di aver reso, all’atto della presentazione dell’istanza, una dichiarazione mendace, affermando di non essere sottoposta a procedimenti penali.
Avverso tale diniego, la ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Lazio, deducendo l’arbitrarietà e la discriminatorietà dell’esercizio del potere discrezionale. Nel corso del giudizio, chiedeva il rinvio dell’udienza al fine di poter presentare istanza di riabilitazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente disatteso l’istanza di rinvio, osservando che elementi eventualmente sopravvenuti, come la riabilitazione, non potrebbero comunque incidere sul sindacato di legittimità del provvedimento, adottato sulla base delle risultanze istruttorie emerse al momento della sua emanazione. La valutazione dell’Amministrazione, infatti, è per sua natura vincolata allo stato degli atti, con la conseguenza che le nuove circostanze potranno essere valorizzate solo con una nuova istanza, proponibile dopo un anno dal diniego.
Nel merito, il ricorso è stato giudicato infondato. La Corte ha ritenuto non irragionevole la determinazione dell’Amministrazione, che ha esercitato un potere altamente discrezionale, incidendo sul rapporto individuo-Stato-Comunità. Le condotte penalmente rilevanti, valutate non atomisticamente ma nel loro complesso, sono state considerate ostative, in quanto rivelatrici di una “scarsa aderenza ai valori della comunità” e di scarso interesse per lo status civitatis.
Quanto alla sospensione condizionale e all’intenzione di chiedere la riabilitazione, il Collegio ha precisato che questi istituti non obliterano la capacità valutativa dell’Amministrazione, confermando anzi l’esistenza di un fatto storico accertato e sanzionato, contrario alle regole della comunità nazionale. Il giudizio prognostico negativo è stato ritenuto coerente con un’ottica di precauzione avanzata, considerata l’irreversibilità degli effetti dell’acquisto della cittadinanza.
Il diniego è stato infine confermato in ragione della dichiarazione mendace resa dalla ricorrente. La giurisprudenza costante, richiamata dal Collegio, afferma che la non veridicità dell’autodichiarazione rileva sotto un profilo oggettivo, ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000, indipendentemente dalla sussistenza del reato di falso e da ogni indagine sull’elemento soggettivo. Tale condotta è comunque indicativa di una non compiuta integrazione nel tessuto sociale, avvalorando ulteriormente il giudizio di insufficiente adesione ai valori dell’ordinamento. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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