Porto d’armi, giudizio di affidabilità fondato su indizi e frequentazioni (TAR Sicilia n. 2520 del 24.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio della licenza di porto d’armi non integra una posizione di diritto soggettivo pieno, ma costituisce un quid pluris subordinato a un giudizio prognostico ex ante sull’affidabilità del richiedente. Il potere dell’Autorità di pubblica sicurezza ha natura preventiva e discrezionale e non richiede l’accertamento di responsabilità penali: è sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusare delle armi. Il giudizio può fondarsi su elementi indiziari, sul contesto relazionale e familiare e sulle frequentazioni con soggetti controindicati, valutati nel loro complesso, poiché la disciplina mira a prevenire situazioni di rischio e non a sanzionare fatti penalmente accertati. Rileva il dato oggettivo dell’inserimento in contesti connotati da controindicazioni, indipendentemente dalla consapevolezza della posizione personale dei terzi. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato alla verifica della manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o travisamento dei fatti.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto con cui il Questore ha respinto l’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. Prima del rigetto l’Amministrazione aveva inviato nota ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, segnalando a carico dell’istante precedenti per reati contro la persona e controlli effettuati in compagnia di soggetti controindicati. Seguivano accesso agli atti e memoria endoprocedimentale, senza esito.

Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per motivazione carente, perché fondato su precedenti penali inesistenti o non accertati in via definitiva, atteso che le querele sporte ai suoi danni sarebbero state rimesse. Quanto alle frequentazioni, ha sostenuto che si sarebbe trattato di incontri sporadici, due soli nel 2009 e nel 2016. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto il ricorso muovendo dalla giurisprudenza consolidata in materia di detenzione e porto d’armi: il titolo non è oggetto di diritto soggettivo pieno, ma dipende da un giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente. Il potere dell’Autorità di pubblica sicurezza non esige l’accertamento di responsabilità penali, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusare delle armi (Cons. Stato, III, n. 1543 del 2021; n. 2135 del 2019; n. 4931 del 2018).

Tale giudizio può fondarsi su elementi indiziari e su frequentazioni con soggetti controindicati, purché valutati nel loro complesso (Cons. Stato, III, n. 3759 del 2020). Non rileva l’identità nominativa dei soggetti frequentati né la consapevolezza della loro posizione personale, bensì il dato oggettivo dell’inserimento in contesti relazionali connotati da controindicazioni sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il sindacato giudiziale resta limitato alla verifica della manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o travisamento dei fatti, restando preclusa la sostituzione della valutazione giudiziale a quella amministrativa (Cons. Stato, III, n. 5678 del 2012).

Dagli atti istruttori — la nota dei Carabinieri e la nota del Commissariato del 5 agosto 2023 — sono emersi a carico del ricorrente molteplici deferimenti all’Autorità giudiziaria per reati contro la persona (lesioni personali, percosse, minacce, violenza privata) e per invasione di terreni e pascolo abusivo, oltre a controlli in compagnia di soggetti controindicati. Il Tribunale ha ritenuto che tali contestazioni, indipendentemente dall’esito del giudizio penale e dalla remissione delle querele, siano idonee a incrinare la fiducia richiesta per il buon uso delle armi (TAR Palermo, sez. IV, n. 1137 del 2024).

La motivazione non si fonda su presunzioni generiche, ma su elementi fattuali specifici e contestualizzati, idonei a escludere vizi di apparenza motivazionale o di travisamento. Il carattere non episodico delle frequentazioni rientra nel prudente apprezzamento dell’Autorità. Il ricorso è quindi rigettato, con salvezza dell’atto impugnato e condanna alle spese; il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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