Stabilizzazioni ARERA: discriminatorio il fattore di ingresso a tempo determinato (TAR Lombardia n. 1789 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il personale immesso in ruolo all’esito di una procedura di stabilizzazione non può essere trattato in modo meno favorevole rispetto a quello assunto mediante concorso pubblico, quando la differenza di trattamento si fondi sul solo dato formale della diversa modalità di accesso al ruolo. La clausola 4 dell’accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE impone che i criteri di valorizzazione dell’anzianità e delle professionalità siano i medesimi per i lavoratori a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato, salvo che sussistano ragioni oggettive. La mera natura temporanea del rapporto e l’interesse pubblico connesso alle modalità di accesso alla funzione non costituiscono, di per sé, ragione oggettiva idonea a legittimare la disparità. È pertanto illegittima, per violazione del principio di non discriminazione, la disciplina che applica al solo personale stabilizzato meccanismi penalizzanti e riconosce al solo personale assunto per concorso un trattamento premiante a parità di mansioni svolte.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, era stato assunto con contratto a tempo determinato con inquadramento nella carriera dei Funzionari e aveva raggiunto, nel corso del rapporto, il sesto livello stipendiale. All’esito della procedura di stabilizzazione prevista dalla legge n. 145/2018 è stato immesso in ruolo con livello economico inferiore, pari al quarto livello, con attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile.
Il ricorrente ha impugnato la deliberazione dell’Autorità che ha recepito l’accordo sindacale in tema di valorizzazione dell’esperienza professionale, unitamente agli atti presupposti e alla nota con cui è stato definito il suo trattamento economico. Ha dedotto la violazione della clausola 4 dell’accordo quadro e del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, chiedendo l’accertamento del diritto alla conservazione del livello retributivo maturato e all’equiparazione al personale reclutato mediante concorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità. La deliberazione impugnata, per il suo ambito soggettivo di applicazione, non riguarda i soli dipendenti assunti per concorso, ma tutto il personale in servizio, compreso quello la cui professionalità sia maturata in costanza di rapporto a tempo determinato. L’atto costituisce inoltre presupposto della successiva assunzione, con la conseguenza che non ne era richiesta l’impugnazione immediata. Quanto al difetto di contraddittorio, l’annullamento della delibera nella parte in cui non prevede l’equiparazione richiesta non arreca pregiudizio ai dipendenti reclutati tramite concorso.
Nel merito il ricorso è fondato. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. II, n. 9713 del 2023, che ha esaminato la conformità del sistema di valorizzazione del personale dell’Autorità alla clausola 4 dell’accordo quadro. Il meccanismo contestato applica al solo personale stabilizzato il valore convenzionale omnicomprensivo e il fattore di ingresso a tempo determinato, sottraendo un livello stipendiale per ogni anno di minore esperienza richiesta dalla selezione rispetto al concorso; al contempo riconosce al solo personale assunto per concorso due livelli stipendiali aggiuntivi.
Il risultato è un trattamento meno favorevole per i dipendenti transitati in ruolo mediante stabilizzazione rispetto a quelli assunti per concorso. La Corte di giustizia, con la sentenza Clemente, C-192/21, ha chiarito che per legittimare una differenza di trattamento occorrono elementi precisi e concreti, non potendo assumere rilievo la mera natura temporanea del rapporto né lo status formale dei lavoratori. Nella sentenza Motter, C-466/17 la Corte ha subordinato l’applicazione pro rata temporis del principio di non discriminazione alle effettive differenze nell’attività lavorativa.
Nella specie è pacifico che il ricorrente abbia svolto, in costanza del rapporto a tempo determinato, le stesse mansioni del dipendente di ruolo di corrispondente categoria. Il fattore di ingresso, fondato sul solo dato formale della modalità di accesso al ruolo, non trova quindi giustificazione in una ragione oggettiva. L’interesse pubblico connesso alle modalità di reclutamento non è sufficiente a legittimare la disparità, poiché le condizioni per la stabilizzazione già selezionano i lavoratori la cui posizione è assimilabile a quella dei dipendenti di ruolo.
Ne consegue l’annullamento della deliberazione nella parte in cui prevede che la valorizzazione del personale stabilizzato avvenga con i contestati parametri penalizzanti. L’annullamento travolge anche la nota con cui è stato definito il trattamento economico del ricorrente. L’Autorità dovrà rinnovare l’inquadramento con decorrenza dal 1° luglio 2020, riconoscendo le differenze retributive maggiorate degli accessori, nel rispetto del divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi di cui all’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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