Divieto prefettizio di detenzione armi: serve il concreto pericolo di abuso (TAR Piemonte n. 649 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto prefettizio di detenzione di armi di cui all’art. 39 R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 richiede esclusivamente il c.d. pericolo di abuso delle armi, nozione qualificata e distinta dalla buona condotta che rileva, invece, ai fini del rilascio o della revoca delle licenze di polizia ex artt. 11 e 43, comma 2, T.U.L.P.S. Il mero richiamo a precedenti penali o a illeciti amministrativi non correlati all’uso delle armi non è idoneo, di per sé solo, a fondare il divieto: occorre uno specifico apprezzamento ed esplicitazione del rischio che l’interessato utilizzi le armi in modo improprio, se non offensivo. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento prefettizio fondato su un generico intuitus fiduciae, per difetto di istruttoria e motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente detiene da decenni una pistola e una carabina, regolarmente denunciate, ed è socio e consigliere di un’associazione sportiva dilettantistica equestre. Con nota del 13 gennaio 2021 la Prefettura di Torino gli ha comunicato l’avvio del procedimento volto all’adozione del provvedimento di cui all’art. 39 TULPS. All’esito, il Prefetto ha decretato il divieto di detenzione di qualsiasi tipo di arma, richiamando tre deferimenti all’Autorità giudiziaria: uno del 1998 per atti osceni, uno del 2003 per violazione in materia di medicinali veterinari e uno del 2020 per esercizio abusivo di professione e maltrattamento di animali.
Il ricorrente ha impugnato il decreto davanti al TAR Piemonte, lamentando violazione degli artt. 39 TULPS e 97 Cost. ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità manifesta e difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra i presupposti del divieto di detenzione e quelli delle licenze di polizia. Mentre l’art. 39 TULPS àncora il divieto al solo pericolo di abuso delle armi, gli artt. 11 e 43, comma 2, T.U.L.P.S. richiedono, per il rilascio o la revoca delle licenze, anche la buona condotta, presupposto diverso e più rigoroso. La Sezione aderisce alla giurisprudenza amministrativa, richiamando in particolare Cons. Stato, Sez. III, n. 4963 del 2019, secondo cui il pericolo di abuso costituisce un elemento ostativo qualificato.
Da tale impostazione deriva che il divieto non può fondarsi sulla mera menzione di addebiti mossi in sede penale, quale che sia lo stato del relativo procedimento. Il presupposto legittimante è la mancanza di affidamento circa l’esercizio della facoltà detentiva in condizioni di sicurezza, senza che essa possa divenire occasione di condotte lesive dell’ordine e della pubblica incolumità. Il Collegio richiama sul punto TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, n. 2198 del 2021 e Cons. Stato, Sez. III, n. 3092 del 2016.
Nel caso concreto, il provvedimento impugnato non è sostenuto da ragioni idonee a dimostrare un effettivo e concreto pericolo di abuso. Il mero richiamo ai reati di atti osceni, esercizio abusivo di professione e maltrattamento di animali, oltre a fattispecie di illecito amministrativo, non è significativo, di per sé solo, del rischio di uso improprio delle armi. Il provvedimento si fonda sull’apodittico accenno al venir meno della fiducia dell’Autorità, omettendo di considerare che non di generico intuitus fiduciae si tratta, ma di specifico affidamento di non abusare delle armi.
Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato. Le spese sono compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente. Il Collegio dispone l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente e dei terzi.
Nota della Redazione
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