Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su retribuzione docente (TAR Piemonte n. 645 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta la sussistenza dei presupposti di rito e di merito e ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, disponendo il pagamento della retribuzione professionale docenti e l’accredito sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. L’inottemperanza dell’amministrazione, una volta decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, legittima l’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. La nomina del Commissario ad acta è doverosa sin d’ora per l’ipotesi di perdurante inadempimento, con onere del ricorrente di comunicare il proprio codice fiscale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torino, Sez. Lavoro, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti, oltre interessi, e all’accredito sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per l’importo liquidato nel titolo.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ed è stata notificata al Ministero soccombente a mezzo posta elettronica certificata presso il domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, condizione di procedibilità della domanda. Non risultava contestata l’omissione dell’ottemperanza da parte dell’amministrazione.

Accertati i presupposti, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza, disponendo il pagamento della retribuzione professionale docenti e l’accredito delle somme liquidate sulla carta elettronica entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, se anteriore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, per provvedere entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, con onere del ricorrente di comunicare il proprio codice fiscale nel termine di sette giorni. Il compenso commissariale è ritenuto compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.

Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate secondo la Tabella n. 21 del D.M. 10/03/2014 n. 55, soggetta a dimidiazione, e ridotte per la serialità della controversia e per le difficoltà operative rappresentate dalla difesa erariale. Il Collegio ha disposto la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario e ha trasmesso il fascicolo alla Procura regionale della Corte dei Conti per il Lazio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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