Ottemperanza per la Carta del Docente: accoglimento e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 10 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, l’amministrazione è tenuta a dare completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo il beneficio oggetto di condanna. Il giudice dell’ottemperanza, in caso di persistente inottemperanza, può nominare sin da subito un commissario ad acta, individuato in un dirigente dell’amministrazione debitrice, con facoltà di delega, che provveda in via sostitutiva entro il termine assegnato. In considerazione della natura seriale del contenzioso, il compenso professionale può essere equamente ridotto.
Il Fatto
La ricorrente, docente, chiedeva l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditarle sulla Carta Elettronica del Docente la somma complessiva di euro 3.000,00, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024. La sentenza, notificata all’amministrazione il 24.04.2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione. Nonostante il decorso del termine di legge, il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo esecutivo, fatta eccezione per il pagamento delle spese legali. La ricorrente agiva quindi dinanzi al TAR ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., chiedendo la condanna all’adempimento e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato la rituale instaurazione del giudizio di ottemperanza, verificando la notifica del ricorso avvenuta il 04.11.2025 e l’intervenuto giudicato sulla sentenza del giudice del lavoro, come da attestazione di cancelleria. Ha altresì rilevato che, alla data della decisione, l’amministrazione non aveva ancora ottemperato alla pronuncia. Ha quindi ritenuto infruttuosamente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge, che sancisce il divieto di esecuzione forzata prima di tale scadenza.
Ritenuto il ricorso fondato, il Collegio ha disposto l’accoglimento, assegnando al Ministero dell’Istruzione e del Merito un nuovo termine di giorni centoventi per dare esecuzione alla sentenza, decorrente dalla comunicazione o notificazione della presente decisione. Tale termine è stato concesso per consentire all’amministrazione di completare le procedure necessarie al riconoscimento del beneficio, come imposto dalla disciplina richiamata.
Per l’ipotesi di persistente ed ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora il commissario ad acta, nella persona del Responsabile della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente anche territoriale. Al commissario è stato assegnato il termine di novanta giorni dalla richiesta della parte per porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato, con espressa previsione della possibilità di ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi. Nessun compenso è stato liquidato al commissario, trattandosi di dipendente pubblico inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice.
Quanto alle spese del giudizio, il Collegio le ha poste a carico dell’amministrazione soccombente, ma ha ritenuto equo ridurne l’importo a complessivi euro 400,00, oltre accessori e contributo unificato. La riduzione è stata motivata con la natura estremamente seriale del contenzioso, evidenziata dalla discussione, nella medesima camera di consiglio, di venti cause dal contenuto identico o sovrapponibile, con attività difensiva standardizzata. Le spese sono state distratte in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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