Giudizio di ottemperanza e nomina commissario ad acta per pagamento spese (TAR Piemonte n. 647 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente che agisce quale distrattario delle spese può ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di condanna. L’art. 114 cod. proc. amm. consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo e di nominare sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato. La preventiva infruttuosa decorsa del termine di art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 costituisce condizione di procedibilità della domanda. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del DM n. 55/2014.

Il Fatto

La parte ricorrente ha agito in proprio quale distrattario delle spese e dei compensi liquidati con la sentenza del Tribunale Ordinario di Torino – Sez. Lavoro n. 544/2025, notificata in copia conforme e passata in giudicato. La domanda è stata proposta davanti al TAR Piemonte per ottenere l’esecuzione del giudicato e la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme riconosciute.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio opponendosi formalmente all’accoglimento del ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti di rito. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale mediante posta elettronica certificata. Risulta inoltre decorso, alla data di proposizione del ricorso, il termine di art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

Non è contestato che l’Amministrazione abbia omesso di dare esecuzione al giudicato. Su queste basi il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme ivi liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, compiendo ogni atto necessario a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. La parte ricorrente è stata onerata di comunicare al Commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione della sentenza.

Quanto al compenso commissariale, il Tribunale ha rilevato che le funzioni sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai relativi compiti istituzionali, con la conseguenza che il compenso deve ritenersi compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, soggetti a dimidiazione e ridotti in ragione della marcata serialità della controversia e della difficoltà operativa rappresentata dalla difesa erariale. Resta ferma la refusione del contributo unificato. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per i profili di danno erariale potenzialmente connessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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