Divieto di detenzione di armi e valutazione prognostica dei rapporti familiari (TAR Sicilia n. 1000 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti, l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nel valutare, con prudente apprezzamento, l’affidabilità del destinatario. Il provvedimento non ha finalità sanzionatorie o punitive, ma svolge una funzione cautelare e preventiva a tutela dell’incolumità dei consociati, fondandosi su una valutazione prognostica di elementi che possono anche non avere rilevanza penale. Non è necessario l’accertamento di un concreto abuso nella tenuta delle armi, essendo sufficiente un ragionevole rischio desumibile dagli elementi esaminati. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non osta alla legittimità dell’atto, in ragione della presunta esigenza di celerità dei provvedimenti in materia di armi. Il giudizio di legittimità va condotto con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’emanazione del provvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Catania del 3.10.2023, notificatogli il 2.11.2023, con cui gli è stato imposto il divieto di detenzione di armi e munizioni. L’atto trae origine da una nota della Questura di Catania dell’8.04.2022, adottata a seguito del diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia per le ragioni ivi indicate.
Il provvedimento si fonda su una condanna personale per violazione del dovere di mantenimento della prole, minacce e ingiuria, su una segnalazione per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (poi archiviata) e su elementi di controindicazione facenti capo a familiari e affini. Il ricorrente ha dedotto la mancata comunicazione di avvio del procedimento e l’eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, dolendosi dell’omessa considerazione della sopravvenuta riabilitazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui, in materia di porto e detenzione di armi, la discrezionalità amministrativa è ampia e i limiti di congruità e ragionevolezza restano fermi. Il divieto di detenzione non presuppone un concreto abuso già accertato, essendo sufficiente la sussistenza di un ragionevole rischio; la detenzione di armi costituisce fatto eccezionale, in deroga al generale divieto sancito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4 della legge n. 110/1975.
Quanto al primo motivo, il Tribunale osserva che l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non vizia l’atto. Per i provvedimenti in materia di armi si presume l’esigenza di celerità, che consente di omettere la comunicazione ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990. Il provvedimento impugnato, inoltre, si fonda sui medesimi fatti già posti a base del decreto questorile di rigetto, adottato dopo un contraddittorio effettivo nel quale il ricorrente ha depositato memorie difensive senza addurre elementi nuovi idonei a mutare l’esito.
Nel merito, il Collegio ritiene che il provvedimento sia sorretto da idonea motivazione. Assume rilievo centrale la condanna personale, per la quale al momento dell’emanazione dell’atto non era intervenuta riabilitazione, unitamente al rapporto intrattenuto con il cognato gravato da precedenti e pregiudizi per associazione di tipo mafioso, desunto da intercettazione telefonica, e ai legami ancora sussistenti con la famiglia di origine.
Il Tribunale precisa che l’assenza di detenzione di armi non osta all’adozione del provvedimento, emesso in via cautelativa e preventiva su specifica richiesta della Questura. La sopravvenuta riabilitazione, non prodotta in atti, non incide sulla decisione, dovendo l’atto valutarsi alla luce della situazione esistente al momento della sua emanazione, salva la possibilità per l’interessato di presentare nuova istanza all’autorità amministrativa. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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