Il divieto di espatrio del minore va notificato al genitore controinteressato (TAR Valle d’Aosta n. 12 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di annullamento del provvedimento che dispone il divieto di espatrio di un minore, il genitore che ha revocato l’assenso all’espatrio ed è stato destinatario della consegna della carta di identità è controinteressato in senso sostanziale ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., essendo titolare di un interesse qualificato alla conservazione dell’atto impugnato. Il ricorso che non gli sia stato notificato è pertanto inammissibile. L’inammissibilità non è esclusa dalla circostanza che il genitore non abbia formalmente assunto la veste di parte nel procedimento amministrativo, poiché rileva la posizione sostanziale di vantaggio ritratta dall’atto.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Aosta ha disposto il divieto di espatrio del figlio minore, in affidamento condiviso e collocato prevalentemente presso la madre, limitatamente all’ipotesi in cui il minore espatri in sua compagnia. Il provvedimento è stato adottato dopo che il padre aveva revocato, in via parziale, l’assenso all’espatrio in precedenza prestato.
Contestualmente l’Amministrazione ha disposto il ritiro della carta di identità elettronica del minore e la sua consegna al padre. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 3, legge n. 1185/1967 e l’eccesso di potere, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto limitarsi ad apporre la dicitura di invalidità del documento ai fini dell’espatrio e che la consegna al padre perseguiva una finalità sanzionatoria nei suoi confronti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale per mancata notifica del ricorso al padre del minore. L’eccezione è stata accolta.
Il Tribunale ha qualificato il padre come controinteressato ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., richiamando la duplice circostanza della revoca parziale dell’assenso e della consegna della carta di identità. Sotto il primo profilo, il genitore ha sollecitato l’adozione dell’atto; sotto il secondo, ne ha ricevuto un vantaggio diretto e immediato.
Da qui la conclusione che il ricorso avrebbe dovuto essergli notificato, a pena di inammissibilità. Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare il merito del motivo unico.
Le spese sono state compensate, in ragione della natura della controversia, attinente alla sfera di un minore, e della particolarità della fattispecie.
Il Tribunale ha poi revocato, con efficacia retroattiva, l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. La decisione si fonda sulla segnalazione dell’Agenzia delle entrate, che ha rilevato il superamento della soglia di reddito stabilita dall’art. 76, d.P.R. n. 115/2002, con applicazione dell’art. 136, comma 3, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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