Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel sostegno scolastico (TAR Campania n. 4142 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso per l’assegnazione delle ore di sostegno didattico a favore di alunno con disabilità, la sopravvenuta integrazione delle ore in esecuzione dell’ordinanza cautelare determina la cessazione della materia del contendere, per venir meno dell’interesse alla decisione. La declaratoria di cessazione non preclude la condanna alle spese per soccombenza virtuale, che si fonda sulla prospettiva fondatezza della domanda, desumibile dalla motivazione del provvedimento cautelare e dall’assenza di sostanziale difesa dell’amministrazione. Le spese sono liquidate con attribuzione al difensore della ricorrente che ne ha fatto anticipo e richiesta, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.
Il Fatto
La ricorrente, nell’interesse del figlio minore con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge n. 104/1992, impugnava il decreto con cui il dirigente scolastico dell’istituto frequentato aveva assegnato al minore quattordici ore settimanali di sostegno, a fronte delle ventinove richieste in base alla verifica finale del P.E.I. dell’anno precedente. Chiedeva, anche in via cautelare ex art. 56 c.p.a., la condanna dell’amministrazione ad assicurare il rapporto 1:1 per l’intero orario settimanale.
Il decreto monocratico prima e l’ordinanza collegiale poi ordinavano il riesame del provvedimento e l’assegnazione delle ore necessarie alla piena integrazione, con fissazione dell’udienza di merito. Nelle note conclusive la ricorrente dava atto dell’avvenuta integrazione delle ore in esecuzione dell’ordinanza e chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere, con condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che, per effetto dell’integrale soddisfacimento della pretesa, è venuto meno l’interesse alla decisione e che pertanto va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Nessuna contestazione sul punto è stata opposta dalla difesa dell’amministrazione, che non ha allegato ragioni di segno contrario.
La parte più rilevante della pronuncia riguarda il regolamento delle spese. Il Collegio applica il criterio della soccombenza virtuale, richiamando integralmente le ragioni espresse nell’ordinanza cautelare, che già avevano evidenziato tanto il fumus boni iuris quanto il periculum in mora, in ragione dei superiori interessi coinvolti e del pregiudizio alla frequenza scolastica derivante dall’assegnazione di un ridotto numero di ore.
A sostegno della condanna il Tribunale valorizza anche l’assenza di sostanziale difesa da parte delle amministrazioni resistenti, costituitesi con atti di mero stile. Le spese sono quindi poste a carico delle stesse, in solido tra loro.
La liquidazione è effettuata in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore della ricorrente, antistatario, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., avendo questi fatto anticipo e formulato richiesta. La pronuncia stabilisce infine l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, in applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali.
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Nota della Redazione
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