Quesiti concorsuali sindacabili solo per errori manifesti (TAR Lazio n. 1045 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scelta, la formulazione e la validazione dei quesiti di una prova concorsuale rientrano nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di errori manifesti ed oggettivi. Le risposte ritenute corrette dalla commissione non sono sostituibili con quelle preferite dal candidato, poiché le alternative non selezionate costituiscono meri distrattori dotati di plausibilità marginale, funzionali a saggiare la solidità della preparazione. Il sindacato giurisdizionale non può estendersi al merito tecnico dei quesiti per il solo fatto che essi vertano su materie giuridiche, pena la sovrapposizione tra limiti della giurisdizione e ambito valutativo proprio della commissione. Quanto ai disservizi organizzativi, la loro esistenza, ove non provata, non comporta automaticamente l’illegittimità dell’esito della prova, mancando l’allegazione di come le disfunzioni abbiano inciso in concreto sul risultato del candidato.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, aveva partecipato al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259/2017, non superando le prove scritte, ed aveva poi preso parte alla procedura straordinaria bandita con D.M. n. 107/2023, in attuazione dell’art. 5, comma 11 quinquies, del d.l. n. 198/2022, convertito con legge n. 14/2023, essendo pendente il contenzioso alla data del 28 febbraio 2023.
Anche in questa seconda occasione non superava la prova scritta, ottenendo un punteggio inferiore alla soglia minima. Impugnava quindi gli esiti della selezione, l’attribuzione del punteggio, i verbali della commissione, il provvedimento di rettifica in autotutela e, con successivi motivi aggiunti, la graduatoria definitiva e la sua rettifica, chiedendo l’annullamento degli atti e la condanna all’ammissione al corso intensivo di formazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, con i quali la ricorrente contestava l’erroneità e l’ambiguità di alcuni quesiti, sostenendo che le risposte ritenute corrette dall’Amministrazione fossero in realtà sbagliate. Il Tribunale richiama il costante orientamento secondo cui la selezione dei quesiti rientra nella discrezionalità tecnica, censurabile solo per errori manifesti ed oggettivi, non potendo il giudice amministrativo sostituire il proprio sindacato a quello della commissione.
Nel caso concreto non emerge alcuna manifesta irragionevolezza, illogicità o incongruità dei quesiti contestati. Le risposte considerate esatte appaiono sicuramente corrette, mentre le alternative costituiscono i c.d. distrattori, con meri margini di plausibilità. La ricorrente non ha fornito un principio di prova idoneo a confutarne la correttezza.
Il Tribunale respinge anche la tesi, avanzata in memoria, secondo cui le censure riguarderebbero il tenore dei quesiti e non le risposte. Anche i quesiti possono presentare margini di valutazione del significato, ciò risultando compatibile con il profilo professionale del dirigente scolastico, chiamato a risolvere questioni tecniche ed interpretative, salva l’ipotesi di quesito oggettivamente errato, non ricorrente nella specie.
Quanto alla pretesa sindacabilità del merito tecnico-giuridico dei quesiti, il Collegio la ritiene non condivisibile: essa condurrebbe a differenziare l’oggetto del giudizio tra argomenti giuridici e non giuridici, sovrapponendo i limiti della giurisdizione all’ambito valutativo della commissione.
Le doglianze sui disservizi organizzativi — caos nell’aula, assenza di controlli, postazioni inadeguate — sono parimenti infondate. Le dedizioni risultano generiche e prive di riscontro, essendo insufficiente il richiamo a dichiarazioni rese a mezzo stampa; manca la dimostrazione che il mancato superamento sia dipeso con ragionevole certezza dalla cattiva organizzazione. La ricorrente non ha neppure manifestato ai commissari le disfunzioni durante la prova. In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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