Revocazione per documento nuovo: decisività e preesistenza nel giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. I App. n. 217 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione ex art. 202, comma 1, lett. d), cod. giust. cont., il rimedio presuppone il rinvenimento, dopo la sentenza, di un documento preesistente alla decisione impugnata. Il documento deve essere idoneo a fornire una prova diretta, non meramente indiziaria, dei fatti controversi ed essere decisivo, nel senso di poterne ipoteticamente determinare un diverso convincimento. Grava sulla parte impugnante l’onere di indicare, a pena di inammissibilità, il giorno del ritrovamento e di provare che l’impossibilità di produrlo in giudizio è dipesa da forza maggiore o da fatto dell’avversario, non da colpa o negligenza.
Il Fatto
Un Comune ha denunciato un danno erariale per l’omesso versamento, da parte della società concessionaria del servizio di riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, degli introiti relativi a tutto il 2008 e al primo semestre 2009. La Sezione giurisdizionale regionale ha condannato in via solidale la società e alcuni amministratori, tra cui la ricorrente, al pagamento di una somma superiore a 371.000 euro.
La Sez. I d’Appello, con sentenza n. 497/2013, ha respinto gli appelli, confermando la condanna e riconoscendo il rapporto di servizio tra ente pubblico e soggetti legati alla concessionaria. La sentenza è passata in giudicato dopo il rigetto del ricorso in Cassazione. La ricorrente ha quindi proposto revocazione ex art. 202, comma 1, lett. d), cod. giust. cont., deducendo come documento nuovo una sentenza del Tribunale di Taranto che avrebbe accertato malversazioni ai danni della stessa società.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce i requisiti strutturali del rimedio revocatorio, richiamando l’interpretazione consolidata della Cassazione sull’omologo art. 395, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: prova diretta dei fatti controversi, decisività del documento, sua preesistenza alla sentenza impugnata, scoperta successiva alla decisione e impossibilità di produzione per causa non imputabile alla parte.
La Corte rileva anzitutto che la sentenza del giudice ordinario è successiva alla sentenza revocanda, con conseguente difetto del requisito della preesistenza. Neppure i documenti ad essa sottesi, pur astrattamente anteriori, soddisfano la norma: la ricorrente non indica la data del loro ritrovamento, rendendo impossibile riscontrare la tempestività del ricorso.
Sul piano dell’onere probatorio, la Corte osserva che la ricorrente ha svolto funzioni apicali nella società in un periodo successivo a quello esaminato dal Tribunale di Taranto e avrebbe potuto accedere alla contabilità. Inoltre, da una denuncia dalla stessa presentata alla Procura penale di Lugano emerge la conoscenza della consulenza tecnica disposta nel giudizio civile, con conseguente tardività del ricorso.
La Corte esclude infine la decisività e l’efficacia probatoria diretta del documento: la sentenza del Tribunale civile riguarda condotte di sottrazione di fondi inquadrate nell’art. 2043 cod. civ., a danno di una società, in un arco temporale compreso tra il 1999 e il 2005 e in un ambito territoriale diverso. Il giudicato contabile concerne invece l’omesso riversamento di somme di titolarità comunale, per gli anni 2008 e primo semestre 2009, e parti di un distinto rapporto concessorio.
L’argomentazione difensiva, secondo cui le condotte illecite sarebbero state replicate altre volte, costituisce al più un elemento indiziario, inidoneo a integrare il documento decisivo richiesto dalla norma. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con conferma della sentenza impugnata e condanna della ricorrente alle spese del giudizio.
Nota della Redazione
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