Controllo preventivo sui decreti di proroga tecnica negli appalti pubblici (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 171 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
I decreti che approvano atti di proroga tecnica di contratti pubblici già registrati dalla Corte dei conti sono soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all’art. 3, comma 1, lett. g), legge n. 20/1994. Il riferimento ai “contratti” contenuto nella norma va interpretato nel senso di ricomprendere gli atti negoziali unilaterali che incidono in senso modificativo su contratti già sottoposti a controllo, non essendo ammissibile una elusione della disciplina in fase esecutiva. La proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016 (ora art. 120, comma 11, D.Lgs. n. 36/2023) è istituto di carattere eccezionale, utilizzabile solo per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di scelta del nuovo contraente, che deve essere già avviata, e sempre che il ritardo non sia imputabile all’amministrazione. Il difetto dei presupposti non preclude la registrazione quando la mancata efficacia dell’atto rischi di compromettere la continuità di un servizio pubblico essenziale, a presidio di valori di rango costituzionale.
Il Fatto
Il Provveditorato Regionale della Campania del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha emanato il Decreto n. 299 del 30.12.2024, con cui ha disposto la proroga tecnica del contratto stipulato per la fornitura di derrate alimentari destinate al vitto dei detenuti degli istituti penitenziari campani. Il contratto originario era scaduto e già prorogato per un ulteriore anno, venendo a scadenza il 28.2.2025. La proroga è stata disposta “per il tempo strettamente necessario al completamento della nuova procedura di gara” e comunque non oltre sei mesi.
Il Magistrato istruttore ha formulato rilievi chiedendo chiarimenti sull’avvio della nuova gara e sulla titolarità dei requisiti generali in capo al contraente. L’amministrazione ha risposto rappresentando l’esigenza di garantire senza soluzione di continuità un servizio indefettibile e le difficoltà incontrate nell’adeguamento della documentazione di gara al nuovo Codice. Il decreto è stato deferito al Collegio per la pronuncia sul visto e sulla registrazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta preliminarmente il tema della sottoponibilità a controllo dei decreti approvativi di proroga tecnica. Il Collegio ricorda che l’art. 3, legge n. 20/1994 contiene un elenco tassativo di atti soggetti a controllo preventivo e che la tipizzazione persegue l’obiettivo di evitare un controllo diffuso. Tuttavia, la lett. g) della norma richiama i decreti che approvano contratti di appalto di importo superiore alle soglie comunitarie.
Secondo la Sezione, escludere le proroghe dal novero degli atti controllabili significherebbe frustrare la ratio del controllo, sottraendo al monitoraggio della Corte le modifiche in fase esecutiva del contratto registrato. La proroga tecnica, pur configurandosi come esercizio di un diritto potestativo dell’amministrazione, produce un incremento della prestazione dovuta e incide su un rapporto negoziale già assoggettato a controllo. Il riferimento ai “contratti” deve quindi intendersi come locuzione idonea a ricomprendere gli atti unilaterali che su di essi incidono in senso modificativo, in coerenza con un’interpretazione teleologica orientata alla completezza del controllo.
Nel merito, la Corte individua i presupposti di legittimità della proroga tecnica. L’istituto è ammesso solo in presenza di circostanze eccezionali e imprevedibili, per assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale a un altro, e presuppone che la procedura di gara per il nuovo affidamento sia già avviata. Il ritardo nell’indizione non deve essere imputabile all’amministrazione.
Rapportando tali coordinate al caso concreto, il Collegio rileva che la nuova procedura non era stata ancora avviata alla data del decreto di proroga, essendo il bando pubblicato solo in data 11.3.2025. Il ritardo appare ascrivibile a un difetto organizzativo dell’amministrazione, che ha avviato l’interlocuzione con la Direzione centrale solo a circa quattro mesi e mezzo dalla scadenza dei contratti. Né l’entrata in vigore del nuovo Codice può costituire evento imprevedibile, essendo la normativa nota da tempo.
La Corte osserva tuttavia che la mancata registrazione produrrebbe la perdita di efficacia dell’atto di proroga, con il rischio di precludere l’erogazione del vitto carcerario. Emergono interessi pubblici di rilievo costituzionale, legati al diritto alla salute dei detenuti e alla funzione rieducativa della pena, oltre che all’ordine pubblico negli istituti. Per ragioni di correntezza e continuità amministrativa, la Sezione ammette quindi il decreto al visto e alla registrazione.
Nota della Redazione
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