Sei scatti stipendiali al personale militare in quiescenza anche per il TFS (TAR Lazio n. 771 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, e dunque anche alla Guardia di Finanza, si applica l’art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987, convertito nella legge n. 472 del 1987, per effetto del richiamo contenuto nell’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66 del 2010. Il beneficio dei sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50 per cento, spetta anche a chi chieda il collocamento in quiescenza avendo maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, e rileva ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno previsto dalla norma per la presentazione della domanda non è qualificato come perentorio e al suo superamento non è collegata alcuna decadenza. Sulle somme dovute spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Il ricorrente ha prestato servizio nella Guardia di Finanza sino al pensionamento a domanda, intervenuto il 1° agosto 2018, avendo maturato 40 anni di servizio utile e 56 anni di età. In sede di liquidazione del trattamento di fine servizio, l’INPS non ha computato i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987 e dall’art. 21 della legge n. 232 del 1990.
Con richiesta del 9 marzo 2023 il ricorrente ha domandato il ricalcolo dell’indennità di buonuscita; l’INPS ha respinto l’istanza con missiva del 17 marzo 2023. Da qui il ricorso per l’annullamento degli atti di diniego e l’accertamento del diritto al beneficio, con condanna dell’Ente previdenziale alla rideterminazione e al pagamento delle somme aggiuntive.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla lettura combinata dell’art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987 e dell’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66 del 2010. Da tale coordinamento emerge che il beneficio dei sei scatti, oltre che al personale della Polizia di Stato, si applica al personale delle altre forze di polizia a ordinamento militare, categoria cui appartiene la Guardia di Finanza.
La norma richiama espressamente anche il personale che chieda di essere collocato in quiescenza, purché abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile. Il ricorrente possedeva entrambi i requisiti al momento del collocamento in quiescenza.
Il Collegio affronta poi l’eccezione dell’INPS fondata sul disposto dell’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, che escluderebbe il riconoscimento automatico del beneficio in caso di congedo a domanda. L’argomento è respinto: la stessa disposizione richiamata riconosce la spettanza dei sei scatti a chi chieda il collocamento in quiescenza con i requisiti anagrafici e di servizio indicati.
Quanto al termine del 30 giugno dell’anno di maturazione delle anzianità, il Collegio osserva che la legge non lo qualifica come perentorio e non prevede alcuna decadenza per il caso di superamento. La soluzione è conforme a un orientamento giurisprudenziale consolidato, richiamato dalla stessa Sezione e da altre sedi amministrative.
Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto ai benefici economici e obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita già erogata includendo i sei scatti nella base di calcolo. Il Collegio precisa che sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi degli artt. 16, comma 6, l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36, l. n. 724 del 1994. Le spese di lite sono poste a carico dell’Ente soccombente e distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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