Accesso ai servizi abitativi transitori: necessaria trattazione di merito e fissazione dell’udienza pubblica (TAR Lombardia n. 512 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare volta a contestare il diniego di accesso ai Servizi Abitativi Transitori di cui all’art. 23, comma 13, della L.R. Lombardia n. 16/2016 presenta profili che, per la loro complessità, non possono essere compiutamente valutati in sede di incidentale cautelare. In tali evenienze, il giudice amministrativo dispone che la trattazione della controversia avvenga direttamente nella fase di merito, fissando l’udienza pubblica. La definizione del giudizio nel merito rende recessiva ogni valutazione prognostica sul fumus boni iuris e sul periculum in mora, demandando alla decisione finale la risoluzione delle questioni di diritto sollevate dalle parti.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune di Milano aveva rigettato la sua domanda per l’accesso ai Servizi Abitativi Transitori, previsti dalla disciplina regionale in materia di politiche abitative. Il diniego, adottato dalla Direzione Casa dell’ente locale, era stato notificato all’interessata all’inizio del mese di febbraio. Avverso tale atto, la ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’annullamento dell’atto previa sospensione dell’efficacia, contestando i presupposti e la legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione comunale. Il Comune di Milano si costituiva in giudizio per resistere alla domanda cautelare e di merito.
La Motivazione della Corte
Alla camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio ha rilevato che le questioni dedotte nel ricorso presentano profili di complessità che necessitano di un approfondimento istruttorio e giuridico riservato alla fase di merito. La natura delle contestazioni e l’interpretazione della disciplina di cui all’art. 23, comma 13, L.R. n. 16/2016 non consentono una definizione sommaria del giudizio in sede cautelare.
In applicazione dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., il Tribunale ha pertanto ritenuto di non pronunciarsi sull’istanza di sospensione, disponendo la sollecita fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del ricorso nel merito.
La pronuncia si caratterizza per una motivazione sintetica che demanda alla decisione definitiva ogni valutazione in ordine alla fondatezza delle censure. La fissazione dell’udienza di merito rappresenta lo strumento processuale per garantire una tutela piena ed effettiva, evitando che la fase cautelare anticipi decisioni che richiedono un esame completo.
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Nota della Redazione
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