Omessa distrazione spese: correzione errore materiale e ricorso in Cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 7718 del 22.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore che si è dichiarato antistatario, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione e risponde al principio costituzionale della ragionevole durata del processo. L’istanza di distrazione può essere formulata anche nella memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ., senza necessità di esplicita dichiarazione sull’avvenuta anticipazione delle spese e sulla mancata riscossione degli onorari, poiché tale dichiarazione si intende implicitamente contenuta nella domanda. Il ricorso per correzione non deve essere notificato alla parte difesa dall’avvocato antistatario.

Il Fatto

Con precedente ordinanza n. 23909/2023, la Corte di cassazione aveva definito un giudizio di legittimità rigettando il ricorso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e condannando quest’ultima alle spese in favore del controricorrente. Nel dispositivo, tuttavia, era stata omessa la distrazione delle spese in favore del difensore che si era dichiarato antistatario, nonostante la richiesta formulata nella memoria conclusiva.

Il difensore ha quindi proposto istanza di correzione dell’errore materiale avverso quella ordinanza, depositando altresì una memoria sottoscritta per adesione anche dal difensore della parte intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il tema dell’ammissibilità del rimedio. In assenza di un’espressa indicazione legislativa, nel caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese del difensore, lo strumento utilizzabile è il procedimento di correzione degli errori materiali, e non i mezzi di impugnazione ordinari. La richiesta di distrazione, infatti, non può qualificarsi come domanda autonoma.

Tale soluzione è coerente con il disposto dell’art. 93, comma 2, cod. proc. civ., che alla procedura di correzione si richiama ove la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese. Il rimedio consente di rispettare il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche alle pronunce della Corte di cassazione.

Sul piano delle modalità, la Corte chiarisce che l’istanza di distrazione può essere formulata anche nella memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ., poiché tale atto rappresenta, in sede di legittimità, l’ultimo momento di interlocuzione tra le parti e il collegio secondo la sequenza procedimentale dettata dal codice di rito.

È inoltre sufficiente che il difensore abbia formulato specifica richiesta di distrazione nel corso del giudizio, senza che occorra l’esplicita dichiarazione sull’avvenuta anticipazione delle spese e sulla mancata riscossione degli onorari, potendosi ritenere tale dichiarazione implicitamente contenuta nella domanda.

Infine, il ricorso per correzione di errore materiale, per omessa pronuncia sulla distrazione, non deve essere notificato anche alla parte difesa dall’avvocato antistatario, poiché il difensore agisce in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione “in proprio” dell’istanza da una proposta in rappresentanza della parte.

Quanto alle spese del procedimento di correzione, la Corte rileva che nulla occorre statuire, poiché tale procedimento non configura di regola ipotesi di soccombenza, per la sua natura sostanzialmente amministrativa. Il ricorso è dunque accolto e la correzione disposta con annotazione sull’originale del provvedimento corretto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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