Inammissibile il regolamento di competenza contro l’ordinanza dell’istruttore (Cass. civ. Sez. I n. 30653 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice istruttore, nel disattendere l’istanza di rimessione al collegio, non decida sulla competenza ma si limiti a respingere quella richiesta, non è impugnabile con il regolamento di competenza. Le ordinanze del giudice istruttore non possono mai pregiudicare la decisione della causa, ai sensi dell’art. 177, comma 1, cod. proc. civ., e le parti possono riproporre al collegio tutte le questioni già affrontate dall’istruttore, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere con ordinanza non revocabile. Ne consegue che, nei procedimenti radicati davanti alla sezione specializzata impresa, che decide in collegio, l’istruttore non potrebbe affermare la propria competenza in termini di assoluta e oggettiva inequivocità, così risolvendo definitivamente davanti a sé la questione.
Il Fatto
Una società ricorre per regolamento di competenza contro l’ordinanza con cui il tribunale, sezione specializzata impresa, aveva respinto la sua eccezione di incompetenza territoriale, affermando la competenza del giudice adito e disponendo la prosecuzione del giudizio.
La ricorrente sostiene che tale provvedimento avrebbe natura decisoria, con conseguente esperibilità del rimedio. Resiste con controricorso la società controricorrente, mentre un’ulteriore società deposita controricorso adesivo.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Muove dal principio delle Sezioni Unite n. 20449 del 2014, secondo cui il provvedimento con cui il giudice adito, disattendendo l’eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio davanti a sé, è insuscitabile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 cod. proc. civ., ove non sia preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le conclusioni anche di merito, salvo che il giudice abbia conclamato, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente la questione.
Il Collegio osserva che non occorre soffermarsi sulla reale latitudine di tale principio, perché è evidente che l’istruttore di un procedimento radicato davanti alla sezione specializzata impresa, la quale decide in collegio ai sensi dell’art. 50-bis, n. 3, cod. proc. civ., non potrebbe affermare la propria competenza nei termini richiesti, risolvendo definitivamente davanti a sé la questione.
La ragione è sistematica: per regole generali le ordinanze del giudice istruttore non possono mai pregiudicare la decisione della causa, come stabilisce l’art. 177, comma 1, cod. proc. civ., e le parti possono riproporre al collegio tutte le questioni già affrontate dall’istruttore, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere con ordinanza non revocabile, come prevede l’art. 178, comma 1, cod. proc. civ.. Nessuna di tali ipotesi ricorre nella specie.
La Corte aggiunge che, in realtà, l’istruttore non ha affatto inteso adottare un provvedimento di natura decisoria in punto di competenza. Egli ha respinto l’istanza volta a rimettere al collegio la questione sulla competenza territoriale, nel quadro di applicazione dell’art. 187, comma 3, cod. proc. civ., senza neppure prendere posizione sulla competenza stessa.
Segue la dichiarazione di inammissibilità, con rimessione al giudice di merito della statuizione sulle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Nota della Redazione
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