Legittimo l’intervento ANAC sulle quote di esternalizzazione delle concessioni autostradali (TAR Lazio n. 2046 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 186, comma 5, d.lgs. n. 36/2023 conferisce all’ANAC il potere di adottare atti generali con cui specificare le modalità applicative dei criteri di determinazione della quota di esternalizzazione dei contratti relativi a concessioni non affidate conformemente al diritto dell’Unione europea. Tale potere non si esaurisce in indicazioni matematiche, ma include la definizione della traccia entro cui deve svolgersi la negoziazione tra concedente e concessionario. I criteri così enucleati, espressi con formule di limite massimo («fino a»), non comprimono l’autonomia negoziale delle parti, che possono valorizzarli anche a zero e attestarsi sulla quota minima del 50 per cento. La disciplina dell’art. 186, comma 6, d.lgs. n. 36/2023, dettata per i concessionari autostradali, non esclude l’applicazione delle modalità di calcolo definite dall’Autorità, da intendersi integrate con gli importi dei piani economico-finanziari allegati agli atti convenzionali.

Il Fatto

La società concessionaria autostradale impugna la delibera ANAC n. 265 del 20 giugno 2023, con cui l’Autorità ha dettato le indicazioni sulle modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione previste dall’art. 186, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, e le note con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha richiesto i dati necessari ai fini del calcolo e degli obblighi di trasparenza. La ricorrente deduce la carenza di potere dell’ANAC, la compromissione dell’autonomia negoziale riservata alle parti e l’illegittimità dei singoli criteri, chiedendo anche accertarsi la non applicabilità della delibera alle concessioni autostradali. L’ANAC eccepisce l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e di legittimazione, sostenendo la natura non provvedimentale e non vincolante del proprio atto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene preliminarmente ammissibile il gravame. La questione sulla natura conformativa della delibera rispetto all’autonomia negoziale non è risolvibile in via preliminare, perché costituisce essa stessa censura di merito; sussistono quindi i presupposti per impugnare l’atto generale, secondo i principi di Cons. Stato n. 5097 del 2020. È ammesso anche l’intervento ad adiuvandum dell’associazione di categoria, alla luce di Cass. Sez. Un. n. 8934 del 2023.

Nel merito, il Collegio osserva che l’art. 186, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 rimette a un accordo convenzionale la definizione della quota compresa tra il 50 e il 60 per cento, ponendo sul concedente l’onere della proposta. Il comma 5 riconosce però all’ANAC un potere propedeutico: specificare il modus applicativo dei criteri di massima predeterminati dal legislatore. Ridurre tale potere a mere indicazioni matematiche svuoterebbe la funzione dell’Autorità, chiamata a garantire omogeneità di azione dei soggetti pubblici e a facilitare le interlocuzioni tra le parti. L’interpretazione è coerente con l’art. 222, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 e con il parere del Consiglio di Stato n. 225 del 2024.

La delibera impugnata non introduce criteri ulteriori rispetto a quelli legali: le griglie dei paragrafi 3.2, 3.4, 3.5, 3.7 traducono in parametri le dimensioni economiche, l’oggetto, la durata residua, l’epoca di assegnazione e il valore della concessione. La formula «fino a» rivela la funzione di limite massimo all’aumento, non di soglia vincolante. Anche il criterio dimensionale ammette una valorizzazione a zero, sicché non può imporsi una progressione automatica per scaglioni di valore. Il Collegio esclude che i criteri conducano necessariamente alla quota del 60 per cento per le concessioni di maggiore importo.

Non è fondata la censura sul paragrafo 8 della delibera. L’art. 186, comma 6, d.lgs. n. 36/2023, pur imponendo di assumere gli importi dei piani economico-finanziari, non impedisce di utilizzare le modalità di calcolo definite dall’Autorità, in quanto compatibili. La conclusione è confermata dall’art. 15, l. n. 193/2024, che con l’espresso richiamo al comma 5 ha chiarito l’applicabilità delle disposizioni alle concessioni autostradali in essere.

Quanto ai singoli criteri, l’inserimento nella base di calcolo delle prestazioni svolte direttamente dal concessionario risponde alla logica di recupero della concorrenzialità. Le doglianze sui paragrafi 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7 sono infondate per la natura elastica delle indicazioni. La contestazione del paragrafo 3.9 è inammissibile, trattandosi di previsione di favore. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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