Divieto di prosecuzione della SCIA e motivazione integrativa del giudice (Cons. Stato n. 5778 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il giudice non può integrare o sostituire la motivazione del provvedimento impugnato: se la decisione si fonda su ragioni diverse e ulteriori rispetto a quelle poste a base dell’atto, si configura il vizio di ultrapetizione per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., applicabile al giudizio amministrativo. L’art. 9, comma 1, legge n. 122/1989, là dove consente di realizzare parcheggi destinati a pertinenza delle singole unità immobiliari nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, non richiede che tali locali siano ubicati nello stesso edificio in cui si trovano le unità servite; tale requisito spaziale è previsto solo per i posteggi da realizzarsi nel sottosuolo. Il pagamento dell’oblazione per le difformità edilizie ne determina la non più opponibilità, poiché la sanzione pecuniaria di cui all’art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 ha funzione ripristinatoria e non punitiva, indipendentemente dall’autore dell’abuso.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto il provvedimento con cui il Comune di Genova ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività ai sensi dell’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990 in relazione a una segnalazione certificata di inizio attività. La proprietaria di un’unità immobiliare al piano terra di un caseggiato, catastalmente classificata come negozio, aveva presentato SCIA per il cambio di destinazione d’uso da negozio ad autorimessa, con contestuale adeguamento del gradino di accesso per agevolare il passaggio dei veicoli.

Il diniego si fondava su due rilievi: la collocazione dell’unità in un civico diverso da quello dell’appartamento cui sarebbe stata asservita, in violazione dell’art. 9, comma 1, legge n. 122/1989, e la pretesa illegittimità dello stato dei luoghi rispetto al progetto approvato nel 1957. Il TAR Liguria rigettava il ricorso, ritenendo la norma eccezionale e non applicabile al caso di specie, nonché insussistenti i requisiti di una pertinenza validamente costituita. La proprietaria proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello sotto il profilo assorbente del difetto di corrispondenza tra motivazione dell’atto e motivazione della sentenza. Il primo giudice, rileva il Collegio, ha respinto il ricorso sulla scorta di una ragione autonoma — la non coincidenza tra proprietario dell’immobile principale e proprietario del locale destinato a box — che non figura né nel provvedimento impugnato né nelle difese dell’amministrazione. La sentenza ha così integrato e sostituito le ragioni sottese all’atto.

La regola applicata è quella dell’art. 112 cod. proc. civ., richiamata anche nel processo amministrativo: il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda, né su questioni estranee all’oggetto del giudizio che non siano rilevabili d’ufficio. Il vizio di ultrapetizione ricorre quando la decisione si basi su fatti o situazioni non contenuti negli atti delle parti, secondo la lettura già offerta dal precedente di Cons. Stato, Sez. VII, n. 5395 del 2025.

Riformata la sentenza, la Corte esamina il merito del provvedimento. Quanto alla dedotta illegittimità dello stato dei luoghi, il motivo è superato dagli atti: il caseggiato è stato costruito in forza di approvazione di progetto del 1957; le modeste difformità interne, accertate nel 1958, non richiedevano nuovo titolo edilizio e sono state conciliate con il pagamento di un’oblazione. Il pagamento della sanzione rende non più opponibili le relative difformità, poiché la sanzione pecuniaria dell’art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 ha funzione ripristinatoria e non punitiva, operando a prescindere da chi sia l’autore dell’abuso, come già affermato da Cons. Stato, Sez. II, n. 9447 del 2024.

Nel merito della disciplina urbanistica, il Collegio condivide il rilievo dell’appellante: l’art. 9, comma 1, legge n. 122/1989, con riferimento ai parcheggi da realizzare al piano terra dei fabbricati, non richiede che i locali siano ubicati negli stessi edifici in cui si trovano le unità immobiliari servite. Il requisito spaziale della collocazione nello stesso sottosuolo è previsto solo per i posteggi realizzati nel sottosuolo, come confermato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 5406 del 2016. L’appello è quindi accolto su entrambi i profili e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è accolto, con condanna della parte soccombente alle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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