Servitù pubblica e dicatio ad patriam giustificano il diniego di parcheggi privati (Cons. Stato n. 5780 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La servitù di uso pubblico su una strada privata può costituirsi per dicatio ad patriam, ossia per il comportamento del proprietario che, anche senza volontà diretta a costituire il diritto reale, mette il proprio bene a disposizione di una collettività indeterminata di cittadini, con carattere di continuità e non di mera tolleranza. Il giudice amministrativo può conoscere in via incidentale, ex art. 8 cod. proc. amm., dell’esistenza di tale servitù, quale presupposto di legittimità dei provvedimenti comunali che ne assicurano l’uso pubblico. L’esistenza della servitù non priva il proprietario del diritto dominicale, ma ne comprime le facoltà di utilizzazione esclusiva, rendendo incompatibile la realizzazione di parcheggi privati in regime di privativa.
Il Fatto
La proprietaria di una via privata impugnava i provvedimenti con cui il Comune aveva negato la realizzazione di parcheggi privati e di un passo carrabile, sul rilievo che tali opere incidevano sull’uso pubblico consolidato sulla strada, confermato da una delibera consiliare. Il TAR rigettava il ricorso e la proprietaria appellava.
La sentenza appellata aveva qualificato la delibera come atto con duplice valenza: ricognitivo dell’esistenza della servitù di uso pubblico e di conferma dell’interesse pubblico a mantenerne la destinazione. Da qui l’affermazione della inconciliabilità in re ipsa tra l’intervento edilizio e il diritto d’uso pubblico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il dubbio di giurisdizione. Il giudice amministrativo può conoscere della contestazione in ordine all’esistenza del diritto di proprietà o dell’uso pubblico di una strada quando la questione abbia rilevanza incidentale, cioè quando il suo accertamento serva a valutare la legittimità dell’atto impugnato. Poiché il Comune non ha mai rivendicato la proprietà del tratto, ma ha sostenuto la destinazione al pubblico transito, il giudice di prime cure ha legittimamente compiuto un accertamento incidenter tantum.
Sul merito, la Corte richiama la giurisprudenza sulla servitù di uso pubblico. Essa sussiste quando il comportamento del proprietario, pur non intenzionalmente diretto a costituire il diritto, pone il bene a disposizione della collettività con carattere di continuità, per soddisfare un’esigenza comune ai consociati uti cives. La dicatio ad patriam non richiede né un congruo periodo di tempo, né un atto negoziale, né un procedimento espropriativo.
L’ente pubblico, non titolare del diritto dominicale ma di un diritto reale parziario su bene privato, può esercitare le facoltà dirette a garantire l’uso pubblico e tutelare tale diritto in via amministrativa e giurisdizionale. Non è invece configurabile una privativa in capo all’amministrazione.
Nel caso di specie, la sentenza appellata ha correttamente valorizzato gli indici rivelatori nel loro complesso: le reiterate istanze dei residenti per la manutenzione, l’ordinanza sindacale volta ad assicurare il transito, la funzione di collegamento tra due arterie comunali, l’inserimento nello stradario comunale e le autorizzazioni per i passi carrabili. Tali indici, valutati congiuntamente, fondano la presunzione di destinazione all’uso pubblico, superabile solo con un’azione negatoria dinanzi al giudice ordinario.
Infine, la Corte conferma il rigetto delle censure sull’incompatibilità: un utilizzo in via esclusiva, anche soltanto parziale, non è conciliabile con l’uso pubblico generalizzato. L’appello è respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della questione.
Nota della Redazione
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