Divieto di reformatio in pejus nel giudizio di rinvio dopo annullamento (Cass. pen. Sez. II n. 5720 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di reformatio in pejus opera anche nel giudizio di rinvio e con riferimento alla decisione del giudice di appello, quando il ricorso per cassazione sia stato proposto dall’imputato. Il giudice del rinvio è tenuto a rispettare il trattamento sanzionatorio determinato nella sentenza annullata, sempreché quel trattamento non sia stato travolto dall’annullamento, senza poter irrogare una pena più grave. È irrilevante, ai fini del verificarsi di tali effetti, che la sentenza di primo grado sia stata appellata dal pubblico ministero. L’esclusione di una circostanza aggravante, disposta nel giudizio di rinvio, non può giustificare un aggravamento della pena rispetto a quella inflitta con la precedente pronuncia annullata.
Il Fatto
La vicenda processuale prende avvio da una condanna pronunciata dal Gup del Tribunale, all’esito di giudizio abbreviato, per un reato in materia di stupefacenti contestato con l’aggravante dell’art. 80, comma 2, d.p.r. 309/90. La Corte di appello, investita dell’impugnazione, riduceva la pena inflitta. Su ricorso dell’imputato, la Corte di cassazione annullava con rinvio limitatamente all’aggravante.
La Corte di appello di Roma, in sede di rinvio, esclusa l’aggravante, rideterminava la pena in misura superiore a quella stabilita con la precedente sentenza di appello, poi annullata. Il difensore proponeva nuovo ricorso per cassazione, eccependo il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen., proprio perché la pena irrogata risultava più grave di quella già inflitta nonostante l’esclusione dell’aggravante.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha ricostruito l’iter dei successivi gradi di merito, rilevando che la sentenza di appello di rinvio, una volta esclusa la circostanza aggravante, aveva rideterminato la pena in misura superiore a quella stabilita dalla precedente pronuncia di appello, a sua volta annullata.
Il punto centrale attiene alla natura del giudizio di rinvio. La Corte ha sottolineato che tale giudizio ha natura rescissoria: il giudice è quindi tenuto a confrontarsi con il trattamento sanzionatorio determinato nella sentenza annullata, senza poterlo peggiorare oltre i limiti segnati dal divieto di reformatio in pejus.
La Corte ha osservato che l’aggravamento della pena, in presenza di un’attenuazione della responsabilità conseguente all’esclusione dell’aggravante, si presenta già sul piano logico del tutto incoerente. Ma la ragione decisiva è giuridica: il divieto opera anche nel giudizio di rinvio e con riferimento alla decisione del giudice di appello, quando il ricorso per cassazione sia stato proposto dall’imputato.
Sul punto il Collegio richiama il precedente delle Sezioni Unite n. 16208 del 27/03/2014, che ha precisato come sia addirittura irrilevante, per il verificarsi di questi effetti, che la sentenza di primo grado sia stata appellata dal pubblico ministero. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata, con rinvio alla Corte di appello per la corretta determinazione del trattamento sanzionatorio.
Nota della Redazione
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