Inammissibili ricorsi su prova pena e pene sostitutive non richieste in appello (Cass. pen. Sez. II n. 5717 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen. non può essere avanzata per la prima volta in sede di legittimità, ma deve essere formulata al più tardi nel corso dell’udienza di discussione del giudizio di appello. La determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva, sicché l’obbligo di motivazione rafforzata sussiste solo quando la pena si discosti significativamente dal minimo edittale; se la pena è irrogata al di sotto della media è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi dell’art. 133 cod. pen. Ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non è necessario che il giudice di merito esamini tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente che la motivazione richiami quelli ritenuti decisivi o rilevanti, restando gli altri disattesi da tale valutazione.

Il Fatto

Due imputati propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Bologna, in data 23 febbraio 2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ferrara il 31 maggio 2019 alla pena di un anno e due mesi di reclusione per i reati di ricettazione e uso indebito di carta bancomat.

I ricorrenti deducono tre motivi: l’insufficienza e l’illogicità della prova della loro responsabilità; l’erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. quanto al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la violazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen. per la mancata sostituzione della pena detentiva e la carenza di motivazione sul punto.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è aspecifico, perché reitera doglianze sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove già proposte in appello e ivi affrontate in termini precisi. La Corte territoriale, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, ha indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità per la ricettazione e l’uso indebito di carta bancomat, riprendendo le argomentazioni del primo giudice come è fisiologico in presenza di una doppia conforme. Tale ricostruzione si fonda su apprezzamenti di fatto non censurabili sotto il profilo della completezza e della razionalità, e perciò insindacabili in sede di legittimità.

Il secondo motivo è al contempo generico, per difetto di indicazione degli elementi favorevoli alla mitigazione, e non consentito, perché mira a una nuova valutazione della congruità della pena. Il Collegio ribadisce che la determinazione della pena è frutto di una valutazione complessiva e che l’obbligo di motivazione rafforzata sussiste solo quando la pena si discosti significativamente dal minimo edittale; quando invece la pena è irrogata al di sotto della media è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi dell’art. 133 cod. pen. La Corte territoriale ha rimarcato l’impossibilità di irrogare una pena inferiore al minimo edittale previsto per il reato satellite e i ricorrenti hanno omesso di confrontarsi con tale argomento.

Quanto alle attenuanti generiche, i giudici di appello hanno valorizzato l’intensa capacità criminale desumibile dai precedenti penali e la mancanza di resipiscenza o di altri elementi favorevoli alla mitigazione. Non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che la motivazione richiami quelli ritenuti decisivi o rilevanti, restando disattesi o superati gli altri da tale valutazione.

Il terzo motivo non è consentito in sede di legittimità. L’accesso agli atti comprova che nel giudizio di appello i ricorrenti non hanno avanzato alcuna richiesta di sostituzione della pena, né vi è traccia di un rigetto di richieste difensive di interloquire sul tema. La richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi ex art. 20-bis cod. pen. non può quindi essere proposta per la prima volta in cassazione. All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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