Divieto di retroattività della preclusione alla particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. VI n. 10488 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 131-bis, comma 2, cod. pen., come modificato dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, esclude la particolare tenuità dell’offesa quando si procede per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen. Tale innovazione incide su norme penali sostanziali e introduce una disciplina più sfavorevole, perché comprime l’ambito operativo di una causa di non punibilità in senso stretto. Trova pertanto applicazione il principio di irretroattività della legge sfavorevole, sancito dagli artt. 25, secondo comma, Cost. e 7 CEDU e declinato dall’art. 2, quarto comma, cod. pen. Il concetto di disposizione più sfavorevole non riguarda solo l’entità della sanzione, ma ogni modifica in peius del complessivo trattamento riservato al reo, comprese le cause di non punibilità. Ne consegue che la preclusione non è applicabile ai fatti consumati prima dell’entrata in vigore della novella.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato, con sentenza del Tribunale, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, di cui all’art. 337 cod. pen., in concorso con persona non identificata; la Corte di appello di Messina, in parziale riforma, aveva rideterminato la pena. Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.

Con un unico motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 131-bis e 2, quarto comma, cod. pen., lamentando che la Corte territoriale aveva escluso la particolare tenuità del fatto ritenendo il reato di resistenza estraneo all’ambito applicativo dell’istituto. La condotta era però stata consumata nel luglio 2018, prima della novella del 2019: la preclusione era stata così applicata a fatti anteriori, in contrasto con il divieto di irretroattività.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione dell’art. 131-bis cod. pen. come causa di non punibilità in senso stretto, diretta a evitare la reazione punitiva quando il fatto, pur accertato in tutti i suoi presupposti, presenti un’offensività minimale che rende superflua l’applicazione della sanzione. Si tratta, osserva il Collegio, di una norma di natura sostanziale, il cui scopo è espungere dal circuito penale fatti marginali.

Il comma 2 dell’art. 131-bis cod. pen. è stato modificato dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 e poi dalla c.d. Riforma “Cartabia”. Per quanto rileva, gli interventi hanno stabilito che l’offesa non può ritenersi di particolare tenuità quando si procede per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen.

Tale innovazione, incidendo su norme penali sostanziali, impone l’applicazione del principio di irretroattività della legge più sfavorevole, in forza degli artt. 25, secondo comma, Cost. e 7 CEDU, come declinato dall’art. 2, quarto comma, cod. pen. Il Collegio chiarisce che il concetto di disposizione più sfavorevole non attiene solo all’entità della sanzione, ma a tutte le disposizioni che apportano modifiche in peius al complessivo trattamento del reo, ivi comprese le cause di non punibilità.

Nel caso concreto la condotta era stata consumata il 28 luglio 2018, quando il testo della norma non riteneva ostativo il titolo di reato. La Corte territoriale, escludendo la particolare tenuità in ragione della fattispecie, è dunque incorsa nella violazione dell’art. 2, quarto comma, cod. pen., applicando retroattivamente una norma sostanziale sopravvenuta e sfavorevole al reo, come già affermato da Sez. VI n. 23623 del 2024. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con annullamento della sentenza limitatamente all’art. 131-bis cod. pen. e rinvio ad altra Sezione della Corte di appello perché valuti la ricorrenza dei presupposti dell’istituto.

Nota della Redazione

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